Cassazione Civile, Ordinanza n. 31463/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA e imposte dirette per gli anni 2003 e 2004 notificati a una società poi cancellata dal registro imprese, nell'ambito di una verifica fiscale che aveva ipotizzato l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti emesse da una società considerata cartiera. Dopo un articolato iter processuale, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo non provata la natura oggettivamente inesistente delle fatture e, comunque, non dimostrata la consapevolezza della frode in capo alla società acquirente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio, sostenendo che il giudice di rinvio non aveva considerato il fatto decisivo dell'acquisto di grandi quantità di materiali da una società che non produceva né acquistava beni ma emetteva fatture false; 2) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su vicende e pronunce di altri giudizi, senza indicare gli elementi concreti del presente processo; 3) violazione delle norme tributarie e delle presunzioni semplici (artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2727 e 2729 c.c.), sostenendo che gli elementi indiziari complessivamente acquisiti dimostravano sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode da parte della contribuente. I resistenti hanno difeso la correttezza della decisione della CTR, valorizzando l'apparenza di operatività della fornitrice e l'assenza di prova della partecipazione consapevole della società alla frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo. Ha affermato che il giudice di rinvio non aveva rispettato il vincolo derivante dalla precedente ordinanza di cassazione, che aveva indicato come fatto decisivo trascurato l'acquisto, da parte della contribuente, di ingenti quantità di materiali da una società che, secondo gli elementi già acquisiti, non aveva effettuato acquisti né prodotto beni, ma aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR, invece, aveva nuovamente valorizzato l'apparenza esterna della fornitrice e la sua pretesa operatività, senza confrontarsi con il fatto storico già ritenuto decisivo dalla Cassazione e senza inserirlo nel quadro indiziario richiesto per valutare la consapevolezza della contribuente. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte di cassazione, non potendo disattendere il fatto decisivo già individuato nella precedente pronuncia rescindente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro formale per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro per denunciare la violazione delle norme sostanziali e presuntive
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per spiegare l'ambito del precedente annullamento per vizio motivazionale
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 nel motivo di nullità
art. 132 c.p.c.
richiamato per la struttura essenziale della sentenza e il vizio di motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità, in relazione al rispetto del chiesto e pronunciato
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla prova presuntiva degli elementi costitutivi della pretesa tributaria
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l'accertamento IVA e per la rettifica della detrazione
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto, ma anche al fatto storico decisivo già individuato dalla Cassazione come trascurato; non può quindi sostituirvi una diversa ricostruzione che ne eluda la decisività.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dell'Ufficio deve riguardare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA.
- La verifica della consapevolezza del contribuente va svolta nel quadro di un compendio indiziario complessivo, nel quale il dato della continuità o dell'entità dei rapporti commerciali con il fornitore cartiera può essere un elemento rilevante, ma non autosufficiente se isolato dal resto degli elementi valorizzati dalla decisione rescindente.
- La motivazione del giudice di rinvio non può limitarsi a richiamare precedenti o vicende di altri giudizi senza confrontarsi con i punti specifici indicati dalla sentenza di cassazione, pena la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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