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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21783/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte liquidate in sede di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla moglie per l’anno d’imposta 1995, deducendo che nei suoi confronti non fosse stato emesso alcun autonomo accertamento e contestando la pretesa tributaria. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la cartella non era stata impugnata per vizi propri; la CTR aveva confermato, ritenendo che la pretesa fosse già divenuta definitiva e che la cartella fosse un atto meramente esecutivo. Nel frattempo il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite pendente, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’accesso al condono sostenendo che la controversia riguardasse un atto di riscossione e non un atto impositivo; anche tale diniego era stato impugnato e riunito al giudizio principale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione dell’art. 39 d.l. 98/2011 e dell’art. 29, comma 16-bis, d.l. 216/2011, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura impositiva della cartella e non avesse considerato che l’accertamento era stato svolto nei confronti di altro soggetto, così impedendogli di far valere in sede di opposizione alla cartella le proprie difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla natura di atto impositivo della cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 quando essa costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale, ha affermato che, in tal caso, la cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa. Ha quindi stabilito che la controversia poteva essere definita in via agevolata, poiché la cartella rappresentava il primo e unico atto di comunicazione della pretesa tributaria. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e il giudizio dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi del d.l. 119/2018. Le spese del giudizio di merito sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È invocato per dedurre la violazione di norme di diritto; la Corte esamina il motivo come denuncia di erronea qualificazione della cartella e della definibilità della lite.

  • art. 39 d.l. 98/2011

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla definizione agevolata della lite.

  • art. 29, comma 16-bis, d.l. 216/2011

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di definire la controversia in via agevolata.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La cartella emessa in sede di controllo automatizzato, quando è il primo atto con cui il contribuente apprende la pretesa, ha natura sostanzialmente impositiva e può essere impugnata anche nel merito.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili non preclude l'impugnazione della cartella quale primo atto lesivo e, in tale situazione, anche per questioni di merito della pretesa.

  • art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata dalla CTR per dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata dalla CTR per ritenere impugnabile la cartella solo per vizi propri; la Corte ne fornisce una lettura più ampia nei casi di primo atto conoscitivo della pretesa.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    La lite relativa alla cartella, se primo atto della pretesa, rientra tra quelle definibili con la disciplina agevolativa e la relativa definizione comporta cessazione della materia del contendere.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di buon andamento che giustificano l'impugnabilità di atti sostanzialmente lesivi anche se non formalmente impositivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come base costituzionale del diritto di difesa del contribuente contro la pretesa fiscale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale di tutela del contribuente nel rapporto tributario.

  • art. 370 c.p.c.

    Citato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione in presenza di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

  • d.l. 119/2018

    La definizione agevolata prevista da tale decreto consente, nei limiti fissati dalla legge, la chiusura della controversia con estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato può assumere natura sostanzialmente impositiva quando rappresenti il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale; in tale ipotesi essa è impugnabile anche nel merito e non solo per vizi propri.
  • Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata delle liti fiscali, non è decisivo il solo nomen iuris dell'atto, ma occorre guardare alla sostanza della pretesa e alla funzione concretamente svolta dalla cartella nel rapporto tributario.
  • Quando la definizione agevolata interviene validamente sulla controversia, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
  • L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario non impedisce la tutela giurisdizionale contro atti che, pur formalmente esattoriali, siano in concreto il primo veicolo di comunicazione di una specifica pretesa tributaria.
  • La contestazione di una cartella che segue un controllo automatizzato può investire anche il merito della pretesa quando non vi sia stato un precedente atto impositivo conosciuto dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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