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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29515/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 9.287,67, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo per prestazioni e servizi relativi al periodo 15 febbraio-31 maggio 2002, consistenti in una quota di spese di affitto e condominio e in una quota di spese telefoniche ed elettriche. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo che, dopo una scissione parziale avvenuta nel 2001, nessun contratto di prestazione di servizi era stato concluso tra la scissa e la beneficiaria e che il credito era comunque prescritto. In primo grado il tribunale aveva ritenuto non prescritto il credito e plausibile l'uso dei locali e dei servizi da parte dell'amministratore della società beneficiaria, revocando però gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. In appello la società opponente aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto non provato il titolo del credito, ritenendo insufficiente la sola fattura e non ricavabile dagli indizi l'esistenza di un contratto di occupazione dell'immobile. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 2710 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per la mancata valorizzazione di scritture contabili, fatture e comportamento processuale della controparte; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2721 c.c. per asserita declaratoria officiosa di inammissibilità della prova testimoniale; violazione dell'art. 2721 c.c. per il rigetto della prova testimoniale; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione di prova decisiva e omesso esame delle istanze istruttorie. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando che la corte d'appello, pur avendo accolto l'appello e revocato il decreto, non aveva deciso sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo non censurabile la valutazione di merito della corte d'appello sulla insufficienza degli elementi indiziari per provare il rapporto contrattuale e dichiarando inammissibili i motivi relativi alle prove testimoniali perché generici e privi dell'indicazione specifica dei capitoli di prova. Ha invece accolto il ricorso incidentale, rilevando che la corte d'appello, dopo aver riformato la sentenza di primo grado e accolto l'opposizione, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza poi riformata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili e le fatture sono state invocate come elementi probatori/indiziari, ma la loro valutazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici e gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito; la loro idoneità probatoria non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti; tale apprezzamento è riservato al merito e non è censurabile come violazione di legge se correttamente motivato.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte territoriale non può omettere di pronunciare su una domanda ritualmente proposta, come quella di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata.

  • art. 2721 c.c.

    La censura sulla prova testimoniale non è scrutinabile se non sono specificamente indicati i fatti da provare e la decisività delle testimonianze dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata ammissione di una prova può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico il contenuto della prova e ne dimostra la decisività.

  • d.lgs. 231/2002

    Richiamato in relazione alla domanda di interessi legali/moratori sulle somme pretese per prestazioni e servizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale può essere fondata su scritture contabili, fatture e indizi, ma l'apprezzamento circa la loro sufficienza probatoria spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Il contegno processuale delle parti e la mancata contestazione stragiudiziale di un documento possono costituire meri elementi indiziari, la cui rilevanza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Chi deduce in cassazione il mancato ammissione di una prova testimoniale deve indicare specificamente i capitoli di prova e i fatti da essi desumibili, così da consentire il controllo sulla decisività della prova; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Il giudice che riforma la sentenza di primo grado e accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo deve pronunciarsi anche sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della decisione riformata.
  • L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio per la decisione sul punto omesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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