Sentenza n. 6134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario sulla Carta del Docente, ma aveva liquidato le spese di primo grado in soli 500 euro ritenendo sussistente una soccombenza parziale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante impugnava la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., eccesso del potere giurisdizionale ed erronea applicazione dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che il TAR avesse ravvisato un'inesistente soccombenza parziale per il rigetto della domanda di penalità di mora ex art. 114 c.p.a., sebbene tale domanda fosse stata ritualmente rinunciata con memoria depositata il 20 febbraio 2026 e non facesse più parte del thema decidendum. Chiedeva quindi la riforma della liquidazione delle spese di primo grado, quantificate in 1.189 euro oltre accessori sulla base dei parametri ministeriali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto erronea la valutazione del TAR sulla soccombenza parziale, poiché la domanda relativa alla penalità di mora era stata rinunciata e non poteva fondare una compensazione parziale delle spese. Ha tuttavia escluso che il giudice sia rigidamente vincolato ai valori delle tabelle del D.M. n. 55/2014: dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione, ma il giudice può discostarsene motivatamente, restando fermo il divieto di liquidare somme simboliche non rispettose del decoro professionale ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la liquidazione di 500 euro, resa manifestamente esigua dall'erronea considerazione della soccombenza parziale e non adeguatamente giustificata, è stata riformata. Le spese del giudizio di primo grado sono state rideterminate equitativamente in 800 euro oltre accessori, tenendo conto della difficoltà e dell'impegno richiesti dalla controversia. Le spese del grado d'appello sono state compensate tra le parti per il parziale accoglimento dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La decisione sulle spese non può fondarsi sul rigetto di una domanda che sia stata ritualmente rinunciata e non faccia più parte dell'oggetto del giudizio.
art. 26 c.p.a.
La regolazione delle spese nel processo amministrativo deve tener conto dell'esito effettivo della controversia e delle circostanze concrete.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese non può essere giustificata da una reciproca soccombenza inesistente.
art. 114 c.p.a.
La domanda di penalità di mora, se ritualmente rinunciata, non può essere considerata ai fini della valutazione della soccombenza e della liquidazione delle spese.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, ma i valori tabellari possono essere aumentati o diminuiti entro i limiti previsti e, per scostamenti apprezzabili, il giudice deve indicare i criteri utilizzati.
art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247
In mancanza di una pattuizione scritta del compenso, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 2233, comma 2, c.c.
L'assenza di tariffe inderogabili non consente la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione deve essere effettiva.
art. 47 CDFUE
Il diritto a un ricorso effettivo impone che la regolazione delle spese non renda meramente teorica la tutela giudiziale.
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese processuali, il giudice deve considerare l'esito effettivo del giudizio: una domanda ritualmente rinunciata prima della decisione non può essere trattata come domanda respinta né determinare una soccombenza parziale.
- Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella liquidazione e nella compensazione delle spese, ma tale discrezionalità deve essere esercitata considerando le circostanze concrete e non può fondarsi su una reciproca soccombenza inesistente.
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono il riferimento per la liquidazione dei compensi giudiziali, senza imporre minimi inderogabili; tuttavia, in caso di scostamento apprezzabile dai valori tabellari, il giudice deve motivare i criteri adottati.
- La libertà di discostarsi dai parametri ministeriali incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro della professione forense.
- Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e non adeguatamente motivata, soprattutto se determinata da un'erronea valutazione della soccombenza, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
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