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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12398 n. 29835 del 30/09/2021

F2I SGR/RELIFE

AGCMC12398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

F2i SGR, per conto del fondo F2i V, acquisisce il 70% di ReLife e il relativo controllo esclusivo, anche mediante la nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione. ReLife opera nella raccolta, selezione, trattamento e valorizzazione di rifiuti, nonché nella produzione e vendita di prodotti derivati. L’AGCM ha individuato diversi mercati rilevanti, ma ha rilevato l’assenza di sovrapposizioni orizzontali o rapporti verticali con le società in portafoglio di F2i e quote di ReLife inferiori al [5-10%]. L’Autorità ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

F2i SGR acquisisce il controllo esclusivo di ReLife mediante il fondo F2i V: l’AGCM non avvia l’istruttoria.

F2i SGR / ReLife: acquisizione del controllo esclusivo nel settore dell’economia circolare

F2i SGR, agendo per conto e nell’interesse del fondo comune di investimento alternativo chiuso “F2i – Fondo per le Infrastrutture Sostenibili” (F2i V), ha notificato l’acquisizione del controllo esclusivo di ReLife S.p.A. L’operazione è stata esaminata dall’AGCM in sede di controllo preventivo ai sensi della legge n. 287/1990 e si è conclusa con la decisione di non avviare l’istruttoria.

Parti e struttura dell’operazione

F2i SGR è una società di gestione del risparmio che gestisce diversi fondi infrastrutturali, tra cui F2i V, orientato anche agli investimenti nella transizione energetica, nell’economia circolare, nella digitalizzazione e nelle infrastrutture sociosanitarie. Nessuna persona giuridica detiene il controllo esclusivo o congiunto di F2i SGR. Il fatturato globale 2021 di F2i SGR, comprensivo delle società presenti nei portafogli dei fondi gestiti, era pari a [3-4 miliardi] di euro, di cui [3-4 miliardi] realizzati in Italia.

ReLife opera lungo l’intera filiera della valorizzazione delle raccolte differenziate: raccolta di rifiuti industriali, recupero e trattamento di rifiuti urbani e industriali, nonché produzione e vendita di imballaggi, beni e prodotti derivati dai materiali selezionati. Nel 2020 ReLife ha realizzato un fatturato complessivo di [100-511] milioni di euro, quasi interamente in Italia.

L’operazione prevede l’acquisto da parte di F2i SGR del 70% del capitale sociale di ReLife, al termine di alcuni passaggi societari intermedi, inclusa la costituzione e successiva fusione per incorporazione di una società veicolo in ReLife. Il restante capitale rimane a persone fisiche e giuridiche già titolari, in precedenza, di partecipazioni nella società, con una quota collettiva del 18% e un’ulteriore quota del 12% detenuta da altri soci.

Il controllo esclusivo deriva anche dall’accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto il 10 agosto 2021. F2i SGR nominerà sei dei nove componenti del consiglio di amministrazione, compresi il presidente e l’amministratore delegato. Le decisioni saranno normalmente assunte a maggioranza semplice; per alcune operazioni straordinarie sono previsti diritti di veto congiunti degli amministratori designati dai soci di minoranza, ma nessun socio di minoranza dispone individualmente di un veto idoneo a determinare uno stallo. Il voto degli amministratori nominati da F2i SGR rimane quindi sempre necessario per l’adozione delle delibere interessate.

Qualificazione giuridica e competenza dell’Autorità

L’AGCM ha qualificato l’operazione come acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa e, quindi, come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.

L’operazione rientra nell’ambito della legge italiana perché non ricorrono le condizioni di applicazione del regolamento UE n. 139/2004 sulle concentrazioni. È stata rispettata la soglia di comunicazione preventiva prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in quanto:

  • il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 511 milioni di euro;
  • il fatturato nazionale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate supera 31 milioni di euro.

Mercati rilevanti

La notificante ha individuato, sulla base della prassi dell’Autorità, i seguenti mercati interessati:

  • raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, eventualmente segmentabile per provenienza del rifiuto o materiale raccolto, di dimensione regionale;
  • selezione e trattamento dei rifiuti differenziati urbani, eventualmente segmentabile per materiale, di dimensione sovra-regionale;
  • selezione e trattamento dei rifiuti speciali, eventualmente segmentabile per materiale, di dimensione sovra-regionale;
  • vendita della carta da macero, di dimensione mondiale;
  • produzione di fogli di cartoncino grigio, di dimensione corrispondente allo Spazio economico europeo;
  • produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, di dimensione locale, individuata in un raggio di circa 300 chilometri;
  • produzione e commercializzazione di polimeri rigenerati, di dimensione almeno nazionale.

L’Autorità ha lasciato aperta la definizione esatta dei mercati rilevanti, poiché qualunque delimitazione fosse adottata non avrebbe modificato la valutazione concorrenziale. Le società presenti nei portafogli dei fondi gestiti da F2i SGR, infatti, non operano nei mercati di ReLife né in mercati posti a monte o a valle.

Valutazione degli effetti concorrenziali

Nel 2020 ReLife deteneva, su base nazionale, quote inferiori al [5-10%] in ciascuno dei mercati considerati. Sebbene non fossero disponibili dati disaggregati su base subnazionale o sovranazionale per alcuni mercati, l’assenza di sovrapposizioni tra ReLife e le società in portafoglio di F2i escludeva comunque effetti orizzontali o verticali rilevanti.

L’operazione non determina pertanto incrementi di quote derivanti dalla combinazione di attività concorrenti e non consente a F2i di integrare attività a monte o a valle rispetto a quelle di ReLife. L’AGCM ha concluso che la concentrazione non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.

Clausole contrattuali non considerate accessorie

L’accordo di investimento e patto parasociale contiene un patto di non concorrenza della durata di cinque anni e applicabile in Italia e nell’Unione europea. Gli obblighi riguardano, tra l’altro, il divieto di fornire consulenze o informazioni a concorrenti, di assumere dipendenti di ReLife o delle sue controllate e di sviare clienti o fornitori.

Sono inoltre previsti impegni dei soci, per tutta la durata dell’investimento, a fare in modo che le acquisizioni di società attive nella raccolta, selezione e trattamento dei rifiuti, nella produzione di carta o cartone, nella produzione di packaging plastico o cartaceo e nella produzione di combustibile solido secondario da rifiuto siano effettuate tramite ReLife o società da essa interamente controllate.

L’AGCM ha ritenuto tali restrizioni non accessorie alla concentrazione e, quindi, non le ha incluse nell’oggetto della decisione. In particolare, esse non riguardano soltanto i venditori, ma anche persone fisiche e giuridiche che conservano o acquisiscono una partecipazione di minoranza in ReLife; inoltre presentano un’estensione temporale, materiale e geografica non giustificata dalla necessità di preservare il valore trasferito. La limitazione alla possibilità per i soci di minoranza di acquistare partecipazioni in imprese concorrenti non è stata ritenuta direttamente connessa e necessaria all’operazione. L’Autorità si è riservata di valutare tali clausole separatamente, ove ne ricorrano i presupposti.

Esito del procedimento

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria. L’operazione è stata quindi autorizzata senza condizioni o misure correttive, sulla base dell’assenza di sovrapposizioni e relazioni verticali rilevanti e delle contenute quote di mercato di ReLife. La decisione sulla concentrazione non pregiudica l’eventuale successiva valutazione delle clausole contrattuali ritenute non accessorie.

Punti principali

Operazione e acquisizione del controllo

F2i SGR acquisisce, in nome e per conto del fondo F2i V, il 70% del capitale di ReLife. L’accordo di investimento e patto parasociale attribuisce a F2i SGR il controllo esclusivo, anche perché essa nominerà sei dei nove componenti del consiglio di amministrazione, inclusi presidente e amministratore delegato.

Qualificazione e soglie di notifica

L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. È soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate supera 511 milioni di euro e almeno due imprese superano individualmente 31 milioni di euro. Non ricorrono le condizioni di applicazione del regolamento UE n. 139/2004.

Mercati rilevanti

Sono stati considerati i mercati della raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati urbani e dei rifiuti speciali, della vendita della carta da macero, della produzione di fogli di cartoncino grigio, degli imballaggi in cartone ondulato e dei polimeri rigenerati, con dimensioni geografiche variabili da regionale a mondiale.

Assenza di effetti anticoncorrenziali

Nessuna società detenuta dai fondi gestiti da F2i opera nei mercati di ReLife o in mercati a monte o a valle. ReLife deteneva quote nazionali inferiori al [5-10%] in tutti i mercati considerati. L’operazione non è quindi idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante.

Restrizioni non accessorie

Gli obblighi di non concorrenza e le clausole che impongono di realizzare tramite ReLife determinate acquisizioni non sono stati considerati restrizioni accessorie, poiché coinvolgono anche soci di minoranza e presentano un’estensione temporale, materiale e geografica non necessaria al trasferimento del valore dell’impresa. L’AGCM si è riservata di valutarli separatamente.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantegestione e valorizzazione dei rifiutifase i

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