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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12396 n. 29834 del 30/09/2021

CC BEVERAGES HOLDINGS II-COMPONENTI DELLA FAMIGLIA VERGNANO/CASA DEL CAFFÈ VERGNANO

AGCMC12396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

CC Beverages Holding II B.V., controllata da Coca-Cola HBC, acquisisce il 30% di Casa del Caffè Vergnano S.p.A., con diritti di governance idonei a conferirle il controllo congiunto, e stipula accordi di distribuzione internazionale. L’operazione supera le soglie di notifica dell’art. 16 L. 287/1990, ma non presenta sovrapposizioni orizzontali in Italia, poiché CCH non opera nei prodotti a base di caffè. La quota di Caffè Vergnano nel mercato italiano del caffè è inferiore al 5%; l’AGCM esclude effetti anticoncorrenziali e dispone il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, riservandosi di valutare separatamente l’esclusiva distributiva.

Coca-Cola HBC/Caffè Vergnano: acquisizione del controllo congiunto mediante acquisto del 30% e accordi di governance; non avvio dell’istruttoria.

CCH/Caffè Vergnano: acquisizione del controllo congiunto e non avvio dell’istruttoria

L’operazione riguarda l’acquisizione da parte di CC Beverages Holding II B.V. (CCH), controllata da Coca-Cola HBC AG, del 30% di Casa del Caffè Vergnano S.p.A., precedentemente detenuta integralmente dalla famiglia Vergnano. In ragione dei diritti di governance attribuiti all’acquirente, l’operazione determina l’acquisizione del controllo congiunto della Target. L’AGCM ha escluso la necessità di avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le parti e l’operazione

CCH fa parte del sistema Coca-Cola e opera, direttamente o tramite Coca-Cola HBC Italia, nella produzione e distribuzione di bevande analcoliche. Caffè Vergnano produce, tosta, miscela e confeziona caffè, commercializzando caffè in grani, macinato e capsule, in Italia e all’estero.

L’accordo prevede:

  • l’acquisto da parte di CCH del 30% del capitale di Caffè Vergnano;
  • la stipula di un Framework Agreement sulla governance della Target;
  • la conclusione di un Master Distribution Agreement tra Caffè Vergnano e CCHBC;
  • una possibile call option, a favore di una controllata di The Coca-Cola Company o di un imbottigliatore autorizzato Coca-Cola, per l’acquisto di un’ulteriore quota del 10-19%.

La call option non rientra nel perimetro della concentrazione notificata, in quanto il suo esercizio costituisce un evento futuro e incerto idoneo, eventualmente, a modificare l’assetto di controllo. L’Autorità la considera tuttavia indicativa della natura industriale dell’investimento di CCH e della convergenza di interessi all’interno del sistema Coca-Cola.

Acquisizione del controllo congiunto

Il controllo congiunto deriva dai diritti riconosciuti a CCH dal Framework Agreement. In particolare, CCH può designare il direttore finanziario della Target, previa consultazione con i venditori, e dispone di un ruolo consultivo sulla nomina e rimozione dell’amministratore delegato.

CCH partecipa inoltre alla definizione della strategia estera della società: il piano industriale strategico deve essere coerente con il Master Distribution Agreement e ogni modifica che incida sulla strategia distributiva nei territori CCHBC deve essere concordata con CCH. L’acquirente dispone anche di diritti di veto su diverse decisioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea, incluse decisioni relative alla stipula di contratti di vendita o distribuzione nei territori CCHBC.

L’operazione è stata quindi qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa.

Soglie di notifica e quadro normativo

L’operazione è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Nel 2020, il fatturato mondiale di CCHBC era pari a circa 6 miliardi di euro, di cui circa 700-1.000 milioni realizzati in Italia; Caffè Vergnano aveva realizzato un fatturato mondiale di circa 79 milioni di euro, di cui 31-100 milioni in Italia.

Secondo il provvedimento, risultavano superate entrambe le soglie nazionali applicabili:

  • fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superiore a 511 milioni di euro;
  • fatturato individuale realizzato in Italia da almeno due imprese interessate superiore a 31 milioni di euro.

La valutazione sostanziale è stata svolta ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/1990, verificando se l’operazione potesse determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Mercati e attività delle parti

Caffè Vergnano è attiva nella produzione e distribuzione di prodotti e preparati a base di caffè, comprendenti chicchi, caffè macinato, cialde e capsule per macchine automatiche. Opera sia nel canale “out of home”, il cui cliente tipico è il bar o caffè, sia nel canale “in home”, che comprende i rivenditori al dettaglio e la grande distribuzione organizzata.

CCH opera invece nella produzione e distribuzione di bevande analcoliche gassate e non gassate, nei canali out of home e in home, distribuendo marchi quali Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, FUZETEA, Powerade, Monster e altri. In Italia CCH non commercializza prodotti a base di caffè.

Posizioni di mercato ed effetti orizzontali

L’AGCM ha rilevato l’assenza di sovrapposizioni orizzontali tra le attività dell’acquirente e quelle della Target sul territorio italiano, poiché CCH non è attiva nel settore del caffè.

La quota complessiva detenuta da Caffè Vergnano nel mercato italiano del caffè è inferiore al 5%, mentre il primo operatore detiene una quota compresa tra il 35% e il 40%. L’Autorità ha pertanto ritenuto trascurabili anche gli eventuali effetti derivanti dall’ampliamento della gamma di prodotti distribuiti da CCH in Italia.

In particolare, la limitata quota della Target non è stata considerata sufficiente a consentire un apprezzabile effetto leva strutturale a favore delle altre bevande già presenti nel portafoglio di CCH. Inoltre, le parti avevano stabilito che la strategia distributiva dei prodotti Vergnano in Italia rimanesse di esclusiva responsabilità dell’azionista di maggioranza, senza attribuire a CCH poteri di veto sulla distribuzione italiana.

Accordi distributivi e restrizioni accessorie

Il Master Distribution Agreement prevede che CCH sia distributore esclusivo dei prodotti Caffè Vergnano nei territori CCHBC diversi dall’Italia e che Caffè Vergnano non distribuisca direttamente o indirettamente tali prodotti negli stessi territori.

Il contratto prevede anche che CCH non svolga, nei territori CCHBC, attività di produzione, vendita o distribuzione di prodotti da caffè di origine italiana, in grani, confezionati o in capsule, salvo i prodotti a marchio Costa. Le macchine per caffè sono escluse dalla restrizione.

L’AGCM ha distinto i due obblighi. L’obbligo di non concorrenza imposto a CCH nel settore dei prodotti da caffè è stato ritenuto direttamente connesso e necessario alla concentrazione, in quanto funzionale alla tutela dell’avviamento e del patrimonio dell’impresa sottoposta a controllo congiunto. La valutazione è stata effettuata anche alla luce della Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, punti 36-38.

Diversamente, il diritto di distribuzione esclusiva attribuito a CCH non è stato considerato strettamente necessario a tutelare il valore della Target e non è stato qualificato come restrizione accessoria. L’Autorità si è riservata di valutarne gli effetti concorrenziali qualora ne ricorrano i presupposti, senza includere tale profilo nella decisione di non avvio dell’istruttoria sulla concentrazione.

Esito

L’AGCM ha concluso che l’operazione non è idonea a modificare l’assetto concorrenziale dei mercati interessati. Non risultando la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante capace di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, l’Autorità ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

L’autorizzazione è quindi intervenuta senza condizioni o misure correttive nell’ambito del controllo della concentrazione, ferma restando la possibilità di una distinta valutazione dell’accordo di distribuzione esclusiva.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

CCH acquisisce il 30% di Caffè Vergnano dalla famiglia proprietaria. Il Framework Agreement attribuisce a CCH diritti di governance, tra cui la designazione del CFO, il coinvolgimento sul piano industriale estero e veti su decisioni strategiche, determinando il controllo congiunto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990.

Accordi collegati

È previsto un Master Distribution Agreement che rende CCH distributore esclusivo dei prodotti Vergnano nei territori CCHBC diversi dall’Italia. È inoltre prevista una call option a favore di una società del sistema Coca-Cola, non ricompresa nell’operazione notificata perché eventuale e futura.

Soglie e procedura

L’operazione è soggetta a notifica preventiva perché il fatturato nazionale aggregato supera 511 milioni di euro e almeno due imprese interessate realizzano individualmente più di 31 milioni di euro in Italia, ai sensi dell’art. 16, comma 1, L. 287/1990.

Mercati e assenza di sovrapposizioni

Caffè Vergnano opera nei prodotti e preparati a base di caffè, nei canali out of home e in home. CCH opera nelle bevande analcoliche e non offre prodotti a base di caffè in Italia. Non risultano quindi sovrapposizioni orizzontali nazionali.

Esito concorrenziale

La quota complessiva di Caffè Vergnano nel mercato italiano del caffè è inferiore al 5%, rispetto al 35-40% del primo operatore. L’AGCM esclude la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e dispone il non avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.

Restrizioni accessorie

L’obbligo di non concorrenza di CCH nel settore dei prodotti da caffè è ritenuto direttamente connesso e necessario all’operazione. L’esclusiva distributiva a favore di CCH non è invece qualificata come restrizione accessoria e potrà essere valutata separatamente dall’Autorità.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllo congiuntomercato rilevantequote di mercatorestrizioni accessorie

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