Cassazione Penale, Ordinanza n. 09011/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza di appello deducendo un vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., invocando la sopravvenuta modifica dell'art. 59 della legge n. 689/1981. In sostanza sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una misura sostitutiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la decisione impugnata aveva già fornito una motivazione logica e congrua: il diniego del beneficio era fondato sui numerosi precedenti penali specifici dell'imputata e sul fatto che la stessa aveva già in passato fruito delle sanzioni sostitutive, elementi dai quali era stata tratta una prognosi sfavorevole circa la futura non reiterazione di reati. Inoltre, il ricorso non si confrontava con il limite, ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza, da un lato, la correttezza del giudizio di merito sulla prognosi sfavorevole e, dall'altro, il principio per cui, fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 597, comma 5, c.p.p., il giudice di appello non può procedere d'ufficio alla sostituzione della pena detentiva.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Norma richiamata dalla ricorrente come base per la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
art. 59 legge n. 689/1981
Richiamato per l'intervenuta modifica legislativa invocata dalla ricorrente a sostegno della domanda di beneficio.
art. 597, comma 5, c.p.p.
Individua i casi tassativi in cui il giudice di appello può intervenire sulle sanzioni sostitutive; al di fuori di tali ipotesi opera il principio devolutivo e manca il potere di applicazione d'ufficio.
art. 58 legge n. 689/1981
È richiamato come limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva breve.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia espresso una motivazione congrua e non illogica, fondata su elementi personali del condannato che consentano una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato.
- Il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta sul punto, salvo le tassative ipotesi previste dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
- La valutazione sulla concessione di una pena sostitutiva appartiene al merito quando investe la capacità a delinquere e la personalità dell'imputato; in cassazione è sindacabile solo per illogicità manifeste o per mancata risposta a una devoluzione effettiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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