Cassazione Penale, Sentenza n. 11964/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze con quattro motivi: 1) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (art. 157 cod. pen.); 2) nullità per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio a uno dei difensori di fiducia (artt. 552, comma 3, e 179, comma 1, cod. proc. pen.), con conseguente celebrazione del primo grado senza il difensore di fiducia; 3) vizio per la procedibilità a querela, a seguito delle modifiche legislative (richiamando art. 624, comma 3, cod. pen. e art. 85 del d.lgs. n. 150/2022), sostenendo che uno degli episodi costituirebbe reato procedibile a querela non essendo stata presentata querela; 4) carenza di motivazione circa la qualificazione del luogo come "domicilio" o "luogo di privata dimora" necessario per la configurazione del furto in abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è infondato perché il furto è risultato aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con conseguente diverso calcolo della prescrizione (termine fissato al 21/01/2026 considerando anche periodi di sospensione); 2) il secondo motivo è infondato: dagli atti risulta che il ricorrente aveva nominato due difensori e l'avviso di udienza era stato regolarmente notificato al primo difensore; la rinuncia successiva ha fatto sì che l'assistenza sia avvenuta con difensore d'ufficio, il quale avrebbe dovuto eccepire immediatamente l'omessa notifica all'altro difensore; la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Aprea) secondo cui la nullità a regime intermedio per omessa notifica a uno dei difensori è sanata se l'altro difensore comparso non solleva l'eccezione; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato perché la condotta contestata integra un unico reato di furto aggravato ai sensi di art. 624-bis cod. pen., perseguibile d'ufficio anche dopo la riforma normativa; 4) il quarto motivo è inammissibile per genericità, mancando un confronto concreto con il caso di specie. Conclusione: ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto che il calcolo della prescrizione del reato contestato dovesse tenere conto dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, e dei periodi di sospensione, risultando non ancora estinto.
artt. 552, comma 3, e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sulla notificazione degli atti e sull'avviso di fissazione dell'udienza ai difensori. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica a uno dei difensori costituisca una nullità a regime intermedio che può essere sanata se il difensore comparso non eccepisce immediatamente la violazione.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Norma concernente il furto aggravato. È stata richiamata nel contesto della discussione sulla procedibilità a querela/ufficio, ma la Corte ha ritenuto che la condotta integrasse un unico furto aggravato perseguibile d'ufficio.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Riforma richiamata dal ricorrente per sostenere la procedibilità a querela di una delle fattispecie. La Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento perché la condotta integra un unico reato perseguibile d'ufficio.
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione o assimilato. La Corte ha ritenuto che la condotta contestata costituisca un unico furto ai sensi di questa norma, con le aggravanti applicabili.
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Aggravante del furto che incide sul computo della pena edittale e, conseguentemente, sul termine di prescrizione; decisiva nel rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Sez. U. n. 39060 del 16/07/2009 (Aprea), Rv. 244187 - 01
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui la nullità derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei difensori è una nullità a regime intermedio sanabile qualora il difensore presente (anche d'ufficio) non eccepisca immediatamente la violazione.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione occorre sempre considerare aggravanti e periodi di sospensione: un errore nel computo può rendere infondato il motivo di estinzione per prescrizione.
- La mancata notifica dell'avviso di udienza a uno soltanto dei difensori determina una nullità a regime intermedio; tale nullità è sanata se il difensore presente in udienza non solleva tempestivamente l'eccezione. Il difensore che assiste deve verificare la regolarità della rappresentanza e contestare immediatamente eventuali omissioni.
- Modifiche legislative sulla procedibilità (querela vs perseguibilità d'ufficio) richiedono un'analisi fattuale: se la condotta integra un unico reato che resta perseguibile d'ufficio, la trasformazione di talune fattispecie non rileva per disporre l'annullamento.
- Le questioni sulla qualificazione del luogo come 'domicilio' o 'luogo di privata dimora' richiedono specifica e motivata comparazione con i fatti; deduzioni generiche o astratte sono inammissibili.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare e documentare in modo puntuale le violazioni processuali e gli elementi di fatto; eccezioni tardive o generiche hanno scarse probabilità di accoglimento.
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