Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04829/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in traffico di stupefacenti (art. 110 c.p., artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/90). Hanno contestato: a) l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, lamentando che le prove materiali (auto noleggiata da terzi, telefoni intestati ad altri, presenza di un terzo ritenuto estraneo) non permetterebbero di attribuire loro responsabilità; b) la mancata valutazione della documentazione difensiva e del lungo intervallo temporale tra il fatto (09/01/2025) e l'adozione della misura (27/05/2025); c) l'erronea applicazione/interpretazione delle norme cautelari e procedurali (artt. 125, 273, 274, 275, 292 c.p.p., e art. 606 c.p.p. in riferimento ai vizi di motivazione). Il Rexhaj ha inoltre dedotto l'assenza di collegamento probatorio con i recuperatori della droga e ha chiesto misure meno afflittive per proporzione e adeguatezza.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Roma secondo cui gli elementi indiziari raccolti (posizione dell'auto in prossimità del punto di intrusione, tentativo di fuga, presenza esclusiva dei due indagati nell'auto, rinvenimento di telefoni visibili e utilizzabili a bordo e dati estratti dal telefono REDMI A3 - chat, screenshot, localizzazioni - colleganti i due all'operazione) costituiscono una solida base per ritenere la loro partecipazione all'illecita operazione in ruolo di supporto/accompagnamento e recupero. La Corte ha condiviso la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.) e ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la decisione di mantenere la custodia in carcere, anche alla luce dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 e dei precedenti penali e pendenze degli indagati, nonché dell'opportunità di interrompere i contatti con ambienti di spaccio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto sussistente il concorso degli indagati sulla base degli elementi indiziari (contatti e uso del telefono connessi all'operazione).

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di stupefacenti: la gravità dell'ingiunzione e la quantità di stupefacente hanno inciso sulla valutazione della gravità del fatto e delle esigenze cautelari.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Circostanza aggravante per l'uso di mezzi o modalità organizzative: la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in base alle modalità organizzative (borsoni, più persone coinvolte).

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio evitando misure meno afflittive.

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Superamento della presunzione di inadeguatezza della custodia in carcere: la Corte ha applicato il principio secondo cui per ritenere eccezionali le esigenze cautelari è necessaria motivazione complessa che consideri gravità del fatto, modalità e precedenti dell'indagato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Censure in cassazione per vizi di motivazione e applicazione della legge: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze circa contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione delle pronunce: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la decisione sulla base degli elementi probatori.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali richiamate nella censura: la Corte ha ritenuto corretta l'istruttoria e la valutazione degli elementi indiziari e cautelari.

  • art. 292, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norme relative alla prova documentale e informatica: la Corte ha valorizzato i dati estratti dal telefono come elementi probatori rilevanti in sede cautelare.

Massime di principio

  • La mera intestazione o il noleggio di un veicolo o di un telefono a nome di terzi non esclude la responsabilità se esistono elementi che dimostrano l'effettivo utilizzo o disponibilità (es. telefono visibile in auto, dati/sms che collegano l'indagato all'operazione).
  • Dati estratti da dispositivi mobili (chat, screenshot, localizzazioni) possono costituire elementi indiziari determinanti in fase cautelare se collegati coerentemente ad altri elementi di contesto (luogo, ora, presenza sul posto).
  • Il ritardo temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare non elimina automaticamente la necessità della custodia in carcere quando permangono concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio).
  • Per superare la presunzione di non adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 4), è richiesta una motivazione complessa che consideri gravità del reato, modalità organizzative, precedenti e pendenze dell'indagato.
  • L'assenza di possesso formale di un bene (telefono, documenti) non è decisiva se gli elementi probatori dimostrano l'uso o la disponibilità effettiva da parte dell'indagato.
  • In presenza di gravi indizi e di elementi che indicano organizzazione e reiterazione del reato, il giudice può ritenere non adeguate misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari, anche in presenza di legami familiari o lavorativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.