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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15712/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a una dipendente al termine di una procedura di riduzione del personale avviata con comunicazione iniziale del 13 ottobre 2017. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la procedura perché, dopo l’accordo sindacale del 21 dicembre 2017 che aveva ridotto gli esuberi da 25 a 19, la società non aveva predisposto un nuovo prospetto aggiornato di allocazione delle residue eccedenze nei reparti e aveva poi inviato una comunicazione finale ritenuta poco trasparente e incoerente, in particolare quanto al reparto amministrativo. I ricorsi per cassazione, identici e proposti dalle due società, deducevano tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse introdotto d’ufficio il fatto della mancata predisposizione di un nuovo prospetto degli esuberi, modificando la causa petendi; 2) nullità per violazione dell’art. 101 c.p.c., per mancata rimessione al contraddittorio della medesima circostanza; 3) violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 4 e 5 L. n. 223/1991 e 100 c.p.c., assumendo che non esistesse alcun obbligo legale di predisporre un nuovo prospetto dopo la riduzione concordata degli esuberi e che, comunque, la lavoratrice non avesse interesse a dolersi della mancata riconciliazione tra comunicazione iniziale e finale. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., rilevando che la questione della difformità tra comunicazione iniziale e finale e della conseguente opacità della procedura era già stata dedotta dalla lavoratrice e quindi rientrava nel thema decidendum e nel contraddittorio tra le parti. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, nel licenziamento collettivo, gli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 impongono una procedimentalizzazione rigorosa e che la comunicazione finale deve consentire il controllo sulla concreta applicazione dei criteri di scelta, con indicazione chiara e comprensibile dei lavoratori licenziati e delle modalità seguite. Nel caso concreto, la riduzione degli esuberi da 25 a 19, senza un aggiornato prospetto di allocazione e con una comunicazione finale giudicata confusa e incoerente, aveva impedito di verificare in modo trasparente dove fossero stati riassorbiti i posti non più soppressi e se nel reparto amministrativo fosse rimasto almeno un posto da mantenere. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la tutela reintegratoria e risarcitoria applicata in appello e la condanna delle società ricorrenti alle spese, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in ultrapetizione quando qualifica giuridicamente i fatti già dedotti e trattati nel contraddittorio; il vizio ricorre solo se altera petitum o causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto.

  • art. 101 c.p.c.

    L’obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda questioni di fatto o miste che richiedano attività assertiva nuova; non opera quando la questione era già stata introdotta dalle parti e discussa nel processo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato per l’interpretazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, nel senso di valorizzarne la funzione e la struttura procedimentale complessiva.

  • art. 4 L. n. 223/1991

    terzo, quinto, sesto e nono comma

    La norma impone una procedura di mobilità cadenzata, con comunicazione iniziale completa e comunicazione finale specifica e trasparente, idonea a consentire il controllo sindacale e giudiziale sulla correttezza dell’operazione e sull’applicazione dei criteri di scelta.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    I criteri di scelta devono essere concretamente e specificamente applicati; la loro violazione o l’opacità della loro applicazione può determinare l’illegittimità del licenziamento collettivo.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    quarto comma; terzo comma

    È richiamato quale base della tutela reintegratoria e risarcitoria applicata dalla Corte d’appello e dell’opzione esercitata dalla lavoratrice.

  • art. 2112 c.c.

    In caso di trasferimento d’azienda con continuazione dell’attività, la disciplina inderogabile dei rapporti di lavoro continua a operare e non è neutralizzata da pattuizioni che escludano la lavoratrice illegittimamente licenziata dal perimetro del trasferimento.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 428/1990

    È richiamato per affermare l’inapplicabilità della deroga all’art. 2112 c.c. quando ricorra la continuazione dell’attività d’impresa nel trasferimento.

  • art. 100 c.p.c.

    La deduzione di carenza di interesse è respinta perché la lavoratrice aveva un concreto pregiudizio derivante dall’opacità dei criteri di scelta.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la legittimità del recesso dipende non solo dalla sussistenza di una riorganizzazione o riduzione del personale, ma soprattutto dalla correttezza procedurale della mobilità e dalla trasparenza delle comunicazioni iniziale e finale.
  • La comunicazione finale ex art. 4 L. n. 223/1991 deve consentire di ricostruire in modo chiaro e comprensibile i criteri effettivamente seguiti nella selezione dei lavoratori, così da permettere il controllo sindacale e giudiziale sull’operazione.
  • La divergenza tra il numero iniziale e finale degli esuberi non è di per sé illegittima, se è coerente con l’esito dell’esame congiunto; diventa però patologica quando la riduzione non è spiegata in modo trasparente e impedisce di verificare la concreta riallocazione delle eccedenze.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice fonda la decisione su una circostanza già dedotta dalla parte e oggetto di contraddittorio, anche se la sentenza la esprime come argomentazione della propria ratio decidendi.
  • La violazione dell’art. 101 c.p.c. richiede che il giudice ponga a fondamento della decisione una questione di fatto nuova non discussa; non ricorre se la questione era già parte del thema decidendum.
  • L’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta spetta solo al lavoratore che dimostri un concreto pregiudizio derivante dall’erronea applicazione dei criteri, non in astratto a chiunque sia stato licenziato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniTrasferimento d'azienda
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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