Regolamento (UE) 2018/99
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/99 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 alle esigenze di monitoraggio previste dalla direttiva 2011/16/UE, introducendo un formulario uniforme per la valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni e aggiornando gli elenchi dei dati statistici da trasmettere alla Commissione. Vengono distinti i dati relativi alla cooperazione amministrativa generale da quelli concernenti gli scambi automatici obbligatori in materia fiscale. Sono inoltre fissati termini precisi di invio, prevalentemente il 1º aprile e il 1º novembre di ogni anno, tramite trasmissione elettronica.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 aggiornando il formulario e le modalità di trasmissione della valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni e l’elenco dei dati statistici da fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, quali autorità tenute a trasmettere alla Commissione europea, per via elettronica, la valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni e i dati statistici previsti dalla direttiva 2011/16/UE. Riguarda la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con riferimento sia alle forme generali di cooperazione sia agli scambi automatici obbligatori di informazioni previsti dagli articoli 8, paragrafo 1, 8, paragrafo 3 bis, e 8 bis bis della direttiva. Restano esclusi dall’allegato IX i dati statistici relativi allo scambio obbligatorio di cui all’articolo 8 bis, in quanto raccolti dalla Commissione tramite il registro centrale istituito dall’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/99: valutazione annuale e dati statistici sulla cooperazione amministrativa fiscale
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per rendere più chiari e uniformi gli obblighi informativi degli Stati membri nei confronti della Commissione nell’ambito della direttiva 2011/16/UE. La finalità è rafforzare il monitoraggio dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni e della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, anche alla luce dell’esclusione di taluni dati già reperibili tramite il registro centrale previsto dalla direttiva.
Quadro normativo e finalità
La base giuridica richiamata è l’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. I considerando chiariscono che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni, nonché un insieme di dati statistici necessari per valutare l’attuazione della direttiva. Il regolamento precisa inoltre che i dati relativi allo scambio obbligatorio di informazioni di cui all’articolo 8 bis della direttiva non sono inclusi nell’elenco statistico del nuovo allegato IX, poiché saranno raccolti dalla Commissione tramite il registro centrale istituito dall’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378
Il regolamento inserisce due nuovi articoli nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:
- l’articolo 2 quater, dedicato alla forma e alle modalità di comunicazione della valutazione annuale;
- l’articolo 2 quinquies, dedicato agli elenchi dei dati statistici da fornire.
Tali modifiche si accompagnano all’aggiunta di cinque nuovi allegati, numerati VIII, IX, X, XI e XII.
Valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico
L’articolo 2 quater stabilisce che il formulario per la valutazione annuale e per la comunicazione dei risultati pratici dello scambio automatico di informazioni è contenuto nell’allegato VIII. Gli Stati membri devono trasmettere la valutazione per via elettronica alla Commissione entro il 1º aprile di ogni anno, con riferimento all’anno civile precedente.
L’allegato VIII richiede informazioni articolate su:
- identificazione dello Stato membro;
- disponibilità delle informazioni;
- verifica dell’invio dei riscontri annuali bilaterali ex articolo 14, paragrafo 2;
- efficacia concreta dello scambio automatico;
- trattamento delle informazioni ricevute e problemi tecnici;
- qualità delle informazioni e suggerimenti di miglioramento;
- utilizzo delle informazioni ai fini della conformità;
- risultati pratici, costi amministrativi e altri costi;
- esperienze positive e negative, contenzioso e procedimenti giudiziari;
- indicatori di successo e di adempimento relativi alle rendicontazioni paese per paese;
- elenco delle giurisdizioni in cui risiedono le controllanti capogruppo di entità tenute alla rendicontazione, in caso di mancata presentazione o mancato scambio completo delle rendicontazioni.
Dati statistici per la cooperazione amministrativa generale
L’articolo 2 quinquies prevede che l’allegato IX contenga i dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni. La trasmissione di tali dati deve avvenire per via elettronica entro il 1º aprile di ogni anno, con riferimento all’anno civile precedente.
L’allegato IX copre, in particolare:
- lo scambio di informazioni su richiesta, con dati su richieste inviate e ricevute, risposte ricevute e inviate, tempistiche di risposta e rifiuti ai sensi dell’articolo 17 della direttiva;
- lo scambio spontaneo di informazioni, inclusi i ruling transfrontalieri e gli accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento;
- la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative;
- i controlli simultanei;
- le richieste di notifica;
- il riscontro ai sensi dell’articolo 14 della direttiva.
È prevista inoltre una parte facoltativa relativa alla stima delle entrate supplementari o dell’aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa.
Dati statistici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
Per lo scambio automatico obbligatorio, il regolamento distingue tre insiemi di dati statistici, con differenti allegati e scadenze.
Categorie di reddito e capitale ex articolo 8, paragrafo 1
L’allegato X riguarda le statistiche relative alle diverse categorie di reddito e di capitale. Sono previste informazioni, tra l’altro, su messaggi e contribuenti, con specificazioni diverse per:
- redditi da lavoro e compensi per dirigenti;
- pensioni;
- prodotti di assicurazione sulla vita;
- proprietà e redditi immobiliari;
- messaggi sullo status e relativi errori;
- messaggi privi di dati.
Conti finanziari ex articolo 8, paragrafo 3 bis
L’allegato XI disciplina i dati statistici per lo scambio automatico obbligatorio relativo ai conti finanziari. Le informazioni comprendono dati per messaggio, per paese di origine e destinazione, per istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, per singolo conto e per titolare di conto, incluso il codice di identificazione fiscale o equivalente, il paese di residenza, la natura del titolare e la situazione del conto, ad esempio conto chiuso o dormiente.
Rendicontazioni paese per paese ex articolo 8 bis bis
L’allegato XII riguarda le rendicontazioni paese per paese. Gli Stati membri devono indicare il numero di rendicontazioni ricevute dalle entità tenute alla rendicontazione, quelle non ricevute o ricevute solo parzialmente, quelle ricevute dagli altri Stati membri, quelle che avrebbero dovuto essere comunicate ma non sono state ricevute dagli altri Stati membri e quelle inviate agli altri Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Formulario per la valutazione annuale
L’articolo 2 quater, inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, stabilisce che il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE è contenuto nell’allegato VIII. Gli Stati membri devono trasmettere la valutazione alla Commissione per via elettronica entro il 1º aprile di յուրաքանչյուր anno, riferendola all’anno civile precedente.
Elenco dei dati statistici e scadenze di trasmissione
L’articolo 2 quinquies introduce gli elenchi dei dati statistici da fornire ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE. L’allegato IX riguarda tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio; gli allegati X, XI e XII riguardano rispettivamente lo scambio automatico obbligatorio ex articolo 8, paragrafo 1, ex articolo 8, paragrafo 3 bis, ed ex articolo 8 bis bis della direttiva. I dati relativi alla cooperazione amministrativa generale devono essere trasmessi entro il 1º aprile di ogni anno per l’anno civile precedente, mentre quelli relativi agli scambi automatici obbligatori devono essere trasmessi entro il 1º novembre di ogni anno.
Contenuto dell’allegato VIII
L’allegato VIII dettaglia il questionario sulla valutazione annuale: identificazione dello Stato membro, disponibilità delle informazioni, verifica dell’invio dei riscontri annuali bilaterali ex articolo 14, paragrafo 2, efficacia dello scambio automatico, trattamento e problemi tecnici, qualità delle informazioni ricevute, utilità e impiego delle informazioni ai fini della conformità, risultati pratici, costi amministrativi e altri costi, esperienze positive e negative, contenziosi e procedimenti giudiziari, tassi di successo e di adempimento per le rendicontazioni paese per paese, nonché l’elenco delle giurisdizioni in cui risiedono le controllanti capogruppo di entità tenute alla rendicontazione ma senza presentazione o scambio completo delle rendicontazioni paese per paese.
Contenuto dell’allegato IX
L’allegato IX elenca le statistiche per la cooperazione amministrativa diversa dallo scambio automatico obbligatorio: dati sullo scambio di informazioni su richiesta, sullo scambio spontaneo, sulla presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative, sui controlli simultanei, sulle richieste di notifica e sui riscontri. Include inoltre una parte facoltativa sulla stima delle entrate supplementari o dell’aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa.
Contenuto dell’allegato X
L’allegato X individua le statistiche per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva: dati per tutte le categorie, per redditi da lavoro e compensi per dirigenti, pensioni, prodotti di assicurazione sulla vita, proprietà e redditi immobiliari, messaggi sullo status e messaggi privi di dati.
Contenuto dell’allegato XI
L’allegato XI disciplina le statistiche sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva, con dati per messaggio, per paese di origine e destinazione, per istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, per singolo conto e per titolare di conto, inclusi codice fiscale, paese di residenza, tipo di titolare e informazioni su conti chiusi o dormienti.
Contenuto dell’allegato XII
L’allegato XII stabilisce le statistiche per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all’articolo 8 bis bis della direttiva, in particolare il numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle entità tenute alla rendicontazione, quelle non ricevute o ricevute solo parzialmente, quelle ricevute dagli altri Stati membri, quelle non ricevute dagli altri Stati membri e quelle inviate agli altri Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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