Regolamento (UE) 2018/649
Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il parametro M0 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009, sulla base dell'evoluzione della massa media delle nuove autovetture immatricolate nell'Unione negli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo valore riflette una riduzione della massa media e si applica dal 2019. La modifica incide sulla formula di calcolo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 per aggiornare, dal 2019, il valore di riferimento della massa media delle autovetture nuove ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO2.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori e, in generale, al calcolo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove immatricolate nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. L'intervento riguarda il parametro M0 utilizzato nella formula di calcolo delle emissioni specifiche, con efficacia per le nuove autovetture a partire dal 2019. Il regolamento è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina veicoli fuori dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'aggiornamento del parametro M0
Il regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione interviene sul sistema di calcolo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove previsto dal regolamento (CE) n. 443/2009. La modifica si fonda sull'obbligo di adeguare periodicamente il valore della massa media di riferimento, per tener conto dell'evoluzione della massa delle nuove autovetture immatricolate nell'Unione.
Contesto e finalità dell'intervento
La Commissione precisa che l'aggiornamento deve avvenire ogni tre anni. Dai dati di monitoraggio relativi alle autovetture immatricolate negli anni civili 2014, 2015 e 2016 emerge una riduzione della massa media, che impone la revisione del parametro M0 utilizzato nella formula di calcolo delle emissioni specifiche. Il nuovo valore è determinato sulla base dei soli dati verificabili dai costruttori, escludendo i valori manifestamente errati, ossia inferiori a 500 kg, e i veicoli non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009. Il calcolo tiene conto anche della media ponderata delle immatricolazioni nei tre anni considerati.
Modifica del parametro di massa di riferimento
Il valore M0 applicabile dal 2019 viene ridotto di 12,52 kg, passando da 1 392,4 kg a 1 379,88 kg. Tale aggiornamento incide direttamente sulla formula di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009, che viene integrata con una nuova lettera b bis) e con la sostituzione del valore M0 nella lettera c).
Formula applicabile dal 2019
Per le autovetture nuove, a partire dal 2019, la formula delle emissioni specifiche di CO2 è:
- emissioni specifiche di CO2 = 130 + a × (M – M0)
- M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
- M0 = 1 379,88
- a = 0,0457
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia nell'ambito del SEE.
Disposizioni principali
Aggiornamento del parametro M0
L'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 è modificato per introdurre, a partire dal 2019, una nuova formula per le emissioni specifiche di CO2: "130 + a × (M – M0)", con M0 pari a 1 379,88 e coefficiente a pari a 0,0457.
Sostituzione del valore M0 nella lettera c)
Alla lettera c) dell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009, il valore M0 è sostituito con "M0 = 1 379,88".
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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