Regolamento (UE) 2018/87
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della RPDC aggiungendo 17 persone fisiche all’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509. La modifica è motivata dal proseguimento e dall’accelerazione dei programmi nucleari e balistici nordcoreani in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Il testo è essenziale e si limita a disporre l’inserimento nominativo delle persone elencate nell’allegato, con efficacia immediata dalla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, mediante modifica dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea e incide sulle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2017/1509 nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). Opera attraverso l’inserimento di 17 persone fisiche nell’elenco dell’allegato XVI, con effetti per tutti i soggetti tenuti a rispettare le sanzioni UE; non introduce un regime autonomo, ma modifica un elenco sanzionatorio esistente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 modifica il regime sanzionatorio dell’Unione europea nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando l’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento è adottato in risposta al perdurare e all’intensificazione dei programmi nucleari e balistici nordcoreani, ritenuti contrari alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto e finalità
I considerando richiamano l’adozione, il 30 agosto 2017, del regolamento (UE) 2017/1509, che costituisce il quadro normativo di riferimento delle misure restrittive UE contro la RPDC. Il Consiglio sottolinea che la RPDC ha continuato e accelerato i propri programmi nucleari e balistici, evidenziando anche il lancio di missili balistici del 28 novembre 2017. Tale contesto giustifica l’inserimento di nuove persone fisiche nell’elenco sanzionatorio dell’allegato XVI.
Ambito dell’intervento normativo
Il regolamento non istituisce un nuovo autonomo regime sanzionatorio, ma modifica un allegato del regolamento (UE) 2017/1509. In concreto, l’articolo 1 dispone l’aggiornamento dell’allegato XVI, che contiene l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive. L’allegato del regolamento di esecuzione aggiunge 17 nominativi, con data di designazione 22 gennaio 2018.
Contenuto dell’allegato: persone designate
Le persone inserite nell’elenco sono collegate, secondo le motivazioni riportate, a entità già sanzionate o a condotte considerate rilevanti ai fini dell’elusione delle sanzioni contro la RPDC. Tra le principali tipologie di condotta o di collegamento evidenziate figurano:
- rappresentanza o direzione di società considerate prestanome di entità sanzionate, come la KOMID, la Green Pine Associated Corporation e la Pan Systems Pyongyang;
- coinvolgimento in operazioni di vendita o intermediazione di armi e materiale connesso;
- attività di elusione di sanzioni ONU, comprese operazioni societarie e bancarie;
- partecipazione a contratti di cooperazione militare o a traffici illeciti di carbone, oro e altri prodotti;
- ruolo di diplomatici o funzionari nordcoreani operanti in diversi Paesi, indicati nei dati identificativi dell’allegato.
L’allegato riporta, per ciascuna persona, nome, eventuali alias, dati anagrafici o documentali e una motivazione sintetica della designazione. Tra i soggetti elencati vi sono, a titolo esemplificativo, CHOE Chan Il, KIM Chol Nam, JON Chol Young, AN Jong Hyuk, CHOL Yun, CHOE Kwang Hyok, KIM Chang Hyok, PARK Young Han, RYANG Su Nyo, PYON Won Gun, PAE Won Chol, RI Sin Song, KIM Sung Su, KIM Pyong Chol, CHOE Kwang Su, PAK In Su e SON Young-Nam.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il principio di obbligatorietà integrale e di diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente necessità di immediata osservanza da parte degli operatori e delle autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509
L’articolo 1 dispone che l’allegato XVI del regolamento (UE) n. 2017/1509 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’aggiunta di 17 persone fisiche all’elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Motivazione dell’aggiornamento dell’elenco
I considerando precisano che la RPDC ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione di varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; viene richiamato anche il lancio di missili balistici del 28 novembre 2017. Su tale base il Consiglio ritiene opportuno inserire nuove persone nell’elenco sanzionatorio.
Categorie e profili delle persone aggiunte
L’allegato elenca 17 persone fisiche designate il 22 gennaio 2018, indicando per ciascuna nome, eventuali alias, dati identificativi e motivi della designazione. I profili riguardano in particolare soggetti collegati a entità già designate dall’ONU o dall’Unione, attività di intermediazione commerciale, elusione di sanzioni, traffico di armi e materiale connesso, operazioni di copertura societaria e attività diplomatiche considerate rilevanti ai fini sanzionatori.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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