Regolamento (UE) 2018/98
Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati, sia negli alimenti sia nelle preparazioni di additivi, aromi e altri impieghi connessi. La modifica deriva dall'esito della rivalutazione EFSA, che non ha potuto confermare la sicurezza della sostanza per mancanza di dati sulla genotossicità. Per consentire l'adeguamento degli operatori, l'applicazione decorre dal 12 agosto 2018.
Modifica degli elenchi UE degli additivi alimentari per sopprimere il sorbato di calcio (E 203) dagli usi autorizzati e dalle specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare nell'Unione europea che utilizzano additivi alimentari, in particolare nel quadro degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e delle specifiche tecniche del regolamento (UE) n. 231/2012. Incide sugli impieghi del sorbato di calcio (E 203) in alimenti, additivi alimentari, aromi, enzimi, nutrienti e preparazioni correlate, con esclusione implicita di qualsiasi autorizzazione residua per E 203 dopo la soppressione. Si applica dal 12 agosto 2018, dopo l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati sugli additivi alimentari per la soppressione del sorbato di calcio (E 203)
Il regolamento interviene sul sistema UE degli additivi alimentari per espungere il sorbato di calcio (E 203) dagli elenchi autorizzati. La misura si fonda sulla rivalutazione scientifica svolta dall'EFSA, che non ha consentito di confermare la sicurezza della sostanza per insufficienza di dati sulla genotossicità.
Contesto normativo e finalità
La disciplina si innesta sul regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l'elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti (allegato II) e negli additivi alimentari, enzimi, aromi e nutrienti (allegato III). Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce invece le specifiche degli additivi elencati nei predetti allegati.
La Commissione richiama il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e il programma di rivalutazione istituito dal regolamento (UE) n. 257/2010. Nel parere scientifico del 30 giugno 2015, l'EFSA ha rilevato l'assenza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio e non ha potuto confermare la sicurezza della sostanza; ha quindi escluso che essa potesse essere mantenuta nella dose giornaliera ammissibile di gruppo riferita ad acido sorbico (E 200) e sorbato di potassio (E 202).
Ambito della soppressione dell'E 203
L'intervento è ampio e colpisce sia l'allegato II sia l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. In concreto:
- viene eliminata la voce E 203 dalle tabelle e dalle categorie di alimenti in cui era autorizzata;
- vengono ridefinite numerose voci che prima comprendevano la sequenza "E 200 – 203", ora ristrette a "E 200 – 202" o ad altre combinazioni autorizzate;
- vengono eliminati i riferimenti all'E 203 anche nelle voci relative a preparazioni di coloranti e aromi contenute nell'allegato III.
Il provvedimento tocca un'ampia gamma di categorie alimentari, tra cui latticini, ortofrutta trasformata, confetteria, prodotti a base di carne e di pesce, uova e ovoprodotti, salse, bevande, integratori alimentari e altri prodotti trasformati. Le autorizzazioni residue riguardano, a seconda dei casi, sorbato di potassio (E 202), acido benzoico e benzoati, e p-idrossibenzoati, con limiti quantitativi specifici e talvolta con la formula quantum satis.
Modifiche all'allegato II: categorie alimentari interessate
L'allegato del regolamento elenca numerose sostituzioni puntuali nelle categorie dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tra le principali modifiche si segnalano:
- categorie lattiero-casearie: eliminazione dell'E 203 in prodotti fermentati, formaggi, prodotti analoghi e dessert; in più casi resta autorizzato solo l'E 200 – 202, con limiti di 1 000 mg/kg, 2 000 mg/kg o quantum satis a seconda del prodotto e dell'uso;
- ortofrutta e preparazioni a base di frutta/ortaggi: soppressione dell'E 203 in frutta secca, olive, preparazioni di frutta e ortaggi, confetture e creme da spalmare, con limiti differenziati spesso riferiti a E 200 – 202 o a E 200 – 213;
- prodotti di confetteria, gomme da masticare e decorazioni/ripieni: sostituzione delle voci contenenti E 203 con combinazioni autorizzate, incluse soglie di 1 000 mg/kg, 1 500 mg/kg e 2 000 mg/kg;
- cereali, prodotti da forno e pastelle: mantenimento dell'autorizzazione solo per E 200 – 202 in categorie specifiche, con limiti di 200, 2 000 mg/kg o altri valori;
- carne, pesce, uova e prodotti della pesca: eliminazione dell'E 203 e riformulazione delle voci per permettere solo E 200 – 202 e/o combinazioni con benzoati e p-idrossibenzoati, con limiti anche molto elevati in specifici casi (ad es. 6 000 mg/kg per alcuni crostacei cotti);
- salse, condimenti, zuppe, insalate, snack, integratori e bevande: aggiornamento delle voci per escludere E 203 e precisare gli impieghi residui di E 202 e degli altri conservanti autorizzati.
Modifiche all'allegato III: additivi in preparazioni e aromi
Nell'allegato III sono aggiornate le voci relative all'uso degli additivi in preparazioni di coloranti e in aromi alimentari. In particolare:
- nella parte 2, le voci E 200 – 203, E 210, E 211 e E 212 sono sostituite da una formulazione che mantiene l'uso di E 200 – 202 nelle preparazioni di coloranti, con limite di 1 500 mg/kg nella preparazione e 15 mg/kg nel prodotto finale, espressi come acido libero;
- nella parte 4, le voci relative agli aromi sono riformulate mantenendo E 200 – 202 come gruppo autorizzato, con limite di 1 500 mg/kg negli aromi, e conservando le altre sostanze indicate (E 210, E 211, E 212, E 213) nella tabella rinnovata;
- nella parte 6, la tabella 2 relativa all'"acido sorbico – sorbati" è sostituita da una tabella che indica soltanto E 200 acido sorbico ed E 202 sorbato di potassio, confermando l'esclusione del sorbato di calcio dal gruppo di riferimento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 12 agosto 2018, così da garantire un periodo transitorio per l'adeguamento degli operatori alimentari e per l'eventuale sostituzione dell'E 203 con alternative autorizzate.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore alimentare il regolamento comporta l'impossibilità di continuare a utilizzare il sorbato di calcio (E 203) nei prodotti e nelle preparazioni soggetti all'armonizzazione UE. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese alimentari, la verifica operativa riguarda principalmente:
- la revisione delle ricette e delle schede tecniche;
- l'aggiornamento dell'etichettatura e della documentazione di conformità;
- la sostituzione dell'E 203 con additivi ancora autorizzati, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni d'uso per categoria.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Soppressione dell'E 203 dagli elenchi UE
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati per eliminare il sorbato di calcio (E 203) dalle categorie e dalle voci in cui era autorizzato. In particolare, nell'allegato II sono aggiornate numerose categorie alimentari sostituendo le voci "E 200 – 203" con "E 200 – 202" o con altre combinazioni, e sopprimendo i riferimenti all'E 203. Nell'allegato III sono sostituite le voci relative agli additivi impiegati in preparazioni di coloranti e aromi, limitandole a E 200 – 202 e, per le altre sostanze, a quelle ancora autorizzate.
Soppressione delle specifiche tecniche
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato sopprimendo la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio. Ne consegue che non restano specifiche armonizzate UE per tale additivo in quanto non più autorizzato.
Motivazione scientifica della modifica
La Commissione richiama la nuova valutazione EFSA del 30 giugno 2015, che ha evidenziato la mancanza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio e, quindi, l'impossibilità di confermarne la sicurezza. È richiamato anche il bando di gara del 10 giugno 2016 per la raccolta di dati scientifici, rimasto senza esito utile per l'E 203.
Decorrenza e adeguamento degli operatori
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 12 agosto 2018. Il differimento di circa sei mesi è previsto espressamente per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni o individuare alternative al sorbato di calcio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 gen 2018Regolamento (UE) 2018/87
- Regolamento · 22 gen 2018Regolamento (UE) 2018/88
- Regolamento · 22 gen 2018Regolamento (UE) 2018/97
- Regolamento · 22 gen 2018Regolamento (UE) 2018/99
- Regolamento · 22 gen 2018Regolamento (UE) 2018/542
- Regolamento · 23 gen 2018Regolamento (UE) 2018/649
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →