Regolamento (UE) 2018/97
Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, eliminando per i prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali l’uso di alcuni edulcoranti precedentemente consentiti. La modifica deriva dal venir meno del quadro normativo e scientifico che giustificava la categoria degli alimenti per persone con metabolismo glucidico perturbato (diabete). È previsto un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte dei prodotti già legalmente immessi sul mercato.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per sopprimere l'autorizzazione di alcuni edulcoranti nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, immettono sul mercato o commercializzano prodotti da forno fini nell’Unione europea, con riguardo specifico ai prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti determinati edulcoranti. Riguarda l’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e incide sulle autorizzazioni d’uso di additivi alimentari negli Stati membri. È prevista una clausola transitoria per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, che possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Modifica dell’uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali
Il regolamento (UE) 2018/97 della Commissione interviene sul sistema europeo degli additivi alimentari, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’obiettivo è eliminare l’autorizzazione di alcuni edulcoranti nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali, alla luce della soppressione, nel diritto dell’Unione, della categoria degli alimenti destinati a persone con metabolismo glucidico perturbato (diabete) e dell’assenza di basi scientifiche per requisiti compositivi specifici.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama la struttura del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e le condizioni del loro uso, aggiornabile mediante la procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. In precedenza, gli edulcoranti erano stati consentiti nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali in base alla direttiva 94/35/CE e, indirettamente, al quadro sugli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare.
La Commissione evidenzia però che:
- la relazione della Commissione sugli alimenti per persone con diabete non ha trovato basi scientifiche per requisiti di composizione specifici;
- il regolamento (UE) n. 609/2013 ha soppresso la nozione di "prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare", inclusa la sottocategoria degli alimenti per persone con metabolismo glucidico perturbato (diabete).
Da ciò deriva che la precedente autorizzazione degli edulcoranti per i prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali non è più giustificata.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo l’allegato al regolamento. Nella parte E, categoria alimentare 07.2 "Prodotti da forno fini", sono eliminate le voci relative all’uso limitato ai "prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali" per i seguenti additivi:
- E 950 acesulfame K;
- E 951 aspartame;
- E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca;
- E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca;
- E 955 sucralosio;
- E 959 neoesperidina DC;
- E 961 neotame;
- E 962 sale di aspartame-acesulfame;
- E 969 advantame.
L’effetto pratico è la soppressione dell’autorizzazione specifica di tali edulcoranti per quella particolare sotto-categoria di prodotti.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati e consentire l’adeguamento degli operatori, l’articolo 2 introduce un regime transitorio. I prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti gli edulcoranti indicati, se legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, il regolamento comporta la necessità di verificare la conformità delle ricette e delle autorizzazioni d’uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini destinati a speciali usi nutrizionali. Dopo l’entrata in vigore, la prosecuzione dell’immissione sul mercato di nuovi prodotti conformati al vecchio regime non è consentita; resta solo la possibilità di commercializzare le scorte già legalmente immesse prima di tale data.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In particolare, nella parte E, categoria alimentare 07.2 "Prodotti da forno fini", sono soppresse le voci relative agli additivi E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame per l’uso "solo nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali".
Motivazione della soppressione dell’uso autorizzato
La Commissione richiama il fatto che l’uso di edulcoranti nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali era stato originariamente autorizzato dalla direttiva 94/35/CE. Tuttavia, la relazione della Commissione sugli alimenti destinati alle persone con diabete ha concluso che non vi erano basi scientifiche per requisiti di composizione specifici; inoltre, il regolamento (UE) n. 609/2013 ha soppresso la nozione di "prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare", inclusa la categoria degli alimenti per persone con metabolismo glucidico perturbato (diabete).
Regime transitorio per le scorte
L’articolo 2 consente ai prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti gli edulcoranti elencati, legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, di continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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