Cassazione Penale, Sentenza n. 7485/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, dei quali emergono principalmente due: (1) vizio procedurale per nullità dell'udienza di appello in quanto il decreto di citazione notificato all'imputato il 12/03/2021 fissava l'udienza per il 19/03/2021, non rispettando il termine minimo di comparizione non inferiore a venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità con memoria del 15/03/2021 e con istanza in udienza. (2) Vizio di diritto e di motivazione in relazione all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: il provvedimento del questore riportato nel capo di imputazione era privo dell'imprescindibile prescrizione di "fare rientro nel luogo di residenza" (oltre alla proibizione di ritornare nel comune), mancanza che impedisce la configurabilità della fattispecie contestata; tale censura era stata sollevata in appello e non considerata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato la nullità dell'udienza di trattazione per la notifica effettuata con termine inferiore a venti giorni, e, ancor più rilevante, ha accertato che il provvedimento del questore era privo del requisito essenziale (l'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza), sicché la condotta contestata non può integrare il delitto previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto, applicando anche l'art. 129, comma 1, c.p.p.; la decisione è del 19 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
La fattispecie sussiste solo se il provvedimento di allontanamento del questore o altro atto amministrativo contiene la prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza oltre alla proibizione di ritornare nel comune; in assenza di tale prescrizione manca il presupposto logico-giuridico della norma e il reato non si configura.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine minimo di comparizione per la notificazione del decreto di citazione in appello (non inferiore a venti giorni); la sua violazione determina una nullità di ordine generale dell'udienza e della sentenza eventualmente resa.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di esaminare questioni di fatto e di diritto con riferimento agli atti prodotti; nel caso ha permesso di valutare direttamente la legittimità formale del provvedimento amministrativo richiamato nel capo di imputazione.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'insussistenza del fatto qualora dagli atti risulti che il fatto non è sussistente; utilizzato per annullare la sentenza senza rinvio quando manca la fattispecie delittuosa.
artt. 121, 178 lett. c), 420-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa per eccepire vizi processuali e di costituzione in giudizio; nel contesto indicano principi procedurali e i rimedi per nullità e violazioni procedurali sollevate dal difensore.
Massime di principio
- La citazione per l'udienza di appello deve rispettare il termine minimo previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; la sua violazione configura una nullità idonea a determinare l'annullamento della sentenza emessa in quella udienza se tempestivamente eccepita.
- La configurabilità del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 dipende dalla presenza, nel provvedimento amministrativo (es. ordine del questore), di tutti i requisiti essenziali; l'assenza dell'intimazione di "fare rientro nel luogo di residenza" comporta l'insussistenza del fatto.
- Se dagli atti emerge che il fatto non sussiste per vizi sostanziali dell'atto amministrativo o per carenza del presupposto normativo, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p.
- Le nullità procedurali vanno eccepite tempestivamente dalla difesa (memoria, istanza d'udienza); tuttavia, quando il vizio è palese dagli atti, la Corte può rilevarlo d'ufficio in sede di legittimità.
- In casi analoghi è fondamentale verificare la completezza formale e sostanziale degli atti amministrativi posti a fondamento dell'imputazione: la loro illegittimità o carenza sostanziale può incidere sulla configurabilità del reato ed escludere la responsabilità penale.
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