Sentenza n. 132/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di fermo n. 9 del 27 settembre 2024, emesso dalla Capitaneria di Porto di Genova nell’esercizio delle proprie funzioni di “PSC” (“Port State Control”) nei confronti della nave “Stolt Argon” (n. IMO 9739288), a seguito dell’ispezione effettuata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di fermo di una nave adottato dalla Capitaneria di Porto di Genova nell'ambito del Port State Control
Esito
Favorevole al resistente (autorità marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il fermo disposto nei confronti della nave cisterna Stolt Argon dopo un'ispezione dettagliata che aveva rilevato sette carenze, quattro delle quali ritenute idonee a giustificare la detention. Hanno dedotto: violazione della disciplina sulle ispezioni iniziali e dettagliate, per asserita omissione dell'ispezione iniziale, mancata indicazione dei clear grounds e assenza di contraddittorio; violazione della disciplina sul fermo e delle norme MARPOL e NOx, sostenendo che le carenze fossero prevalentemente documentali, smentite dai certificati e dalle verifiche dello Stato di bandiera e inidonee a fondare il fermo; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche alla luce dei precedenti esiti positivi di controlli effettuati in altri porti; eccesso di potere per insussistenza di un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente. Le amministrazioni hanno eccepito tardività, nullità delle procure conferite all'estero e acquiescenza derivante dalla tempestiva rettifica delle carenze.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari soltanto dopo averle esaminate. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, affermando che la proroga di trenta giorni prevista dall'art. 41 c.p.a. si applica anche quando risiede all'estero soltanto il ricorrente. Ha ritenuto originariamente nulle le procure, perché rilasciate all'estero e autenticate dal difensore italiano, privo di potere certificativo oltre il territorio nazionale; tuttavia, la produzione di nuove procure apostillate e l'incertezza giurisprudenziale sulla sanabilità del vizio hanno giustificato la rimessione in termini per errore scusabile, con superamento dell'eccezione. Ha escluso l'acquiescenza, poiché la rettifica delle carenze era diretta a ottenere il rilascio della nave e a limitare i danni, senza esprimere una volontà univoca di accettare il fermo; permaneva inoltre un interesse reputazionale all'annullamento per la pubblicazione della detention nei sistemi Paris MOU ed EMSA. Nel merito, ha respinto il primo motivo: la nave era classificata a priorità 1 e doveva essere sottoposta all'ispezione iniziale, ma la non corretta compilazione del Record book of engine parameters costituiva un fondato motivo, espressamente previsto dalla normativa, per procedere all'ispezione dettagliata. La mancata barratura della casella relativa all'ispezione iniziale nel rapporto non incideva sulla legittimità dell'ispezione più dettagliata. Ha respinto anche i restanti motivi, valorizzando la verificazione. Sebbene il verificatore avesse escluso, sotto un profilo meramente tecnico-funzionale, un evidente pericolo concreto derivante dalle carenze, il TAR ha ritenuto decisiva la disciplina tecnica applicabile: le pompe di iniezione prive dei numeri identificativi IMO non erano conformi al Technical File e al Codice tecnico NOx, sicché il motore non risultava conforme all'allegato VI della MARPOL. Tale non conformità costituiva di per sé un ground for detention, senza necessità che gli ispettori svolgessero un lungo accertamento concreto sull'equivalenza funzionale tra pompe marcate e non marcate. La presenza a bordo di pompe di ricambio conformi non eliminava la carenza già verificatasi. Il fermo è stato quindi ritenuto legittimo e proporzionato. Le società sono state condannate alle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali, e alle spese di verificazione, liquidate in 6.500 euro oltre IVA e INARCASSA.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
l'art. 41 c.p.a. si riferisca genericamente alle “parti” processuali
La proroga di trenta giorni del termine per la notificazione del ricorso si applica anche quando risiede all'estero soltanto il ricorrente.
art. 182 c.p.c.
possibilità di sanare in corso di giudizio ... i difetti di rappresentanza e di assistenza per vizi di nullità della procura
Il TAR richiama la disciplina della sanatoria dei vizi della procura e, in presenza di incertezza giurisprudenziale, riconosce la rimessione in termini per errore scusabile.
art. 16 d.lgs. 53/2011
Se, a seguito dell'ispezione di cui al comma 1, l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI ... ovvero altri fondati motivi ... procede ad un'ispezione dettagliata
L'ispezione dettagliata è legittima quando l'ispezione iniziale o l'esame documentale evidenzino clear grounds, tra cui imprecisioni nei certificati o nella documentazione di bordo.
Allegato V d.lgs. 53/2011
Individua i certificati e i documenti che devono essere controllati durante l'ispezione iniziale, compreso il certificato internazionale relativo alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Allegato VI d.lgs. 53/2011
Ha carattere esemplificativo e non esaustivo; il rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati o di altra documentazione costituisce un clear ground per l'ispezione dettagliata.
art. 19 Direttiva 2009/16/CE
Costituisce la base europea del potere di disporre il fermo della nave quando le carenze rilevate determinino i presupposti previsti dalla disciplina del controllo dello Stato di approdo.
art. 22 d.lgs. 53/2011
Attribuisce rilievo alle carenze che integrano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente e possono giustificare il fermo della nave.
Regola 13 dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL
Disciplina i limiti alle emissioni di ossidi di azoto dei motori diesel marini; la conformità richiede che i componenti suscettibili di incidere sulle emissioni siano conformi al fascicolo tecnico approvato.
Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines
La conformità del motore richiede l'impiego di componenti di ricambio muniti del codice IMO previsto dal fascicolo tecnico; l'assenza della marcatura può integrare una non conformità rilevante ai fini del fermo.
art. 18 e Allegato VIII d.lgs. 53/2011
Richiamano le linee guida tecniche per i controlli PSC relativi alla conformità dei motori diesel e delle loro componenti alla MARPOL e al Codice tecnico NOx.
art. 1227, comma 2, c.c.
La tempestiva eliminazione delle carenze per ottenere il rilascio della nave è stata considerata condotta volta a limitare il danno, non acquiescenza al provvedimento di fermo.
Massime di principio
- Nel Port State Control, il riscontro di imprecisioni o omissioni nella documentazione di bordo può costituire un clear ground sufficiente per procedere dall'ispezione iniziale a quella dettagliata, senza che sia necessario un ulteriore contraddittorio preventivo o che il rapporto riporti una specifica formalità non essenziale.
- La non conformità di componenti del motore diesel marino al Technical File approvato e al Codice tecnico NOx, quale l'assenza dei numeri identificativi IMO sulle pompe di iniezione richiesti dalla documentazione tecnica, può costituire di per sé un ground for detention ai sensi della disciplina PSC e della MARPOL.
- Ai fini della legittimità del fermo, l'autorità di controllo non è tenuta a svolgere un accertamento tecnico complesso e caso per caso sull'equivalenza funzionale tra componenti conformi e componenti privi della marcatura prescritta, quando la normativa tecnica utilizzi la conformità documentale e costruttiva al fascicolo tecnico come criterio operativo di controllo.
- La disponibilità a bordo di componenti di ricambio conformi non elimina una carenza consistente nell'impiego di componenti non conformi installati sul motore, né esclude il presupposto del fermo; può anzi evidenziare la negligenza nella manutenzione.
- La rettifica immediata delle carenze da parte dell'armatore, se finalizzata a ottenere il rilascio della nave e a limitare ulteriori danni, non integra acquiescenza al provvedimento di fermo in assenza di una volontà chiara e inequivoca di accettarne gli effetti; permane inoltre l'interesse all'annullamento quando il fermo sia stato pubblicato nei sistemi informativi del controllo portuale.
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