Sentenza n. 1681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la revocazione della sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 2981/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello dell’aggiudicataria e respinto l’appello incidentale contro l’aggiudicazione del lotto n. 1 di una gara per servizi di supporto alle attività amministrative e ausilio operativo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da errore di fatto, per avere omesso di considerare la lex specialis e la previsione dell’unicità dell’offerta. In particolare, ha dedotto che l’aggiudicataria avesse presentato due offerte economiche diverse, una generata dalla piattaforma telematica e una successiva, consentita da un avviso della stazione appaltante, con differenti ribassi e importi complessivi, e che tale circostanza fosse incompatibile con il principio di unicità dell’offerta. Ha inoltre sostenuto che il costo della manodopera fosse rimasto identico nelle due offerte e che, pertanto, non fosse giustificata la modifica del ribasso e del valore complessivo. La ricorrente ha prospettato tre errori di fatto: l’erronea qualificazione dell’avviso del 5 dicembre 2023, l’erronea percezione del comportamento dei concorrenti nella ripresentazione delle offerte e l’erronea considerazione dei valori del costo della manodopera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una pura errata o omessa percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso sul quale la decisione non abbia motivato, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile, senza interpretazioni o valutazioni del materiale processuale. Non è invece configurabile quando la censura mira a contestare la valutazione delle prove o il percorso logico-giuridico della decisione. Nel caso concreto, il primo errore era irrilevante: l’avviso intervenne quando i termini per la presentazione delle offerte erano ancora aperti e servì a superare un limite della piattaforma, senza alterare il confronto competitivo. La lex specialis, inoltre, era stata richiamata solo parzialmente dalla ricorrente, poiché la risposta al quesito n. 12 faceva salva la possibilità di ribassare i costi della manodopera nei casi previsti dall’art. 41, comma 14, ultimo periodo, del d.lgs. n. 36/2023. Il secondo errore non sussisteva, poiché la seconda offerta sostituiva integralmente quella precedente ed era l’unica valutata dalla stazione appaltante; la circostanza che alcuni concorrenti avessero modificato l’offerta e altri l’avessero confermata non incideva sulla decisione. Il terzo errore era escluso dal contenuto della sentenza revocanda, che riportava i valori del costo della manodopera indicati nelle due offerte; in ogni caso, la questione non era decisiva, perché il rigetto della censura originaria si fondava autonomamente sull’esclusione della violazione del principio di unicità dell’offerta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 6.000,00, oltre accessori, per ciascuna delle due parti vittoriose.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Rinvio ai casi e ai presupposti della revocazione delle sentenze amministrative.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio richiede una mera svista percettiva su un fatto documentalmente escluso o provato, non una contestazione della valutazione delle risultanze processuali.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
La disciplina consente il ribasso dei costi della manodopera nei casi previsti dalla disposizione; la lex specialis e il chiarimento della stazione appaltante dovevano essere letti tenendo conto di tale possibilità.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il principio di unicità dell’offerta non è violato quando una nuova offerta, ripresentata durante il termine di presentazione per superare un limite della piattaforma, sostituisce integralmente quella precedente ed è l’unica valutata dalla stazione appaltante.
art. 112 c.p.c.
La decisione ha dato rilievo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, richiamato nell’ambito della ragione più liquida e dell’economia processuale.
Massime di principio
- L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una mera svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile; non può tradursi in una critica alla valutazione delle prove o all’interpretazione del materiale processuale.
- Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la sentenza abbia esaminato il dato processuale contestato e la parte miri, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione o valutazione dei fatti e degli atti di gara.
- La ripresentazione di un’offerta durante il termine di presentazione, autorizzata dalla stazione appaltante per superare un limite tecnico della piattaforma, non viola il principio di unicità dell’offerta se la nuova offerta sostituisce integralmente quella precedente ed è l’unica presa in considerazione ai fini della gara.
- L’errore prospettato in revocazione è comunque privo di decisività quando la sentenza impugnata si fondi su una ratio autonoma, adeguatamente motivata e idonea da sola a sorreggere la decisione.
- La modifica della disciplina operativa di gara, intervenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e diretta a rimediare a un malfunzionamento o a un limite della piattaforma, non altera il confronto competitivo se è applicabile indistintamente a tutti i concorrenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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