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Sentenza

Sentenza del 09/10/2017 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Irpef - Redditi di lavoro autonomo - Ritenuta d'acconto - Responsabilità del sostituto d'imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava il recupero a tassazione delle ritenute d'acconto indicate nella dichiarazione dei redditi in relazione a compensi professionali fatturati. Sosteneva di non poter essere chiamato a rispondere del mancato versamento delle ritenute, poiché tale adempimento spettava al committente quale sostituto d'imposta. L'Ufficio, invece, riteneva legittima la rettifica perché il contribuente non aveva documentato l'effettivo versamento delle ritenute e non aveva validamente corretto la dichiarazione. La controversia è stata ricondotta esclusivamente alla legittimità del recupero delle ritenute non documentate, senza escludere dal reddito i compensi fatturati, anche se non incassati.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto l'appello. Ha stabilito che il contribuente non è responsabile del mancato versamento delle ritenute d'acconto operate sui compensi, poiché il relativo obbligo grava sul sostituto d'imposta. Pretendere nuovamente dal contribuente l'importo della ritenuta non versata determinerebbe una doppia tassazione, in quanto il compenso dichiarato è considerato al netto della ritenuta fiscale. L'Amministrazione deve quindi rivolgersi al sostituto d'imposta inadempiente. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    rettifica ex art. 36 ter delle esposte ritenute di acconto non documentate

    La norma consente il controllo formale della dichiarazione, ma non può essere utilizzata per imputare al contribuente il mancato versamento di ritenute il cui obbligo ricade sul sostituto d'imposta.

  • Disciplina delle ritenute d'acconto e del sostituto d'imposta

    in caso di inadempienza l'ufficio è legittimato invece ad escutere il sostituto di imposta che non ha provveduto al versamento

    Il sostituto d'imposta è il soggetto tenuto a operare e versare la ritenuta all'Erario. Il contribuente percettore non risponde del mancato versamento quando il reddito è stato dichiarato al netto della ritenuta.

Massime di principio

  • Quando una ritenuta d'acconto è stata applicata o considerata già detratta dal compenso, il mancato versamento all'Erario deve essere contestato principalmente al sostituto d'imposta, non al contribuente percettore.
  • Il recupero della ritenuta nei confronti del contribuente può determinare una doppia tassazione se il reddito è già stato dichiarato al netto della ritenuta stessa.
  • Il contribuente deve comunque conservare fatture, certificazioni, documentazione contabile e ogni prova utile a dimostrare l'applicazione della ritenuta e la corretta esposizione del reddito.
  • La decisione riguarda il mancato versamento delle ritenute e non stabilisce automaticamente che compensi fatturati ma non incassati debbano essere esclusi dal reddito: tale questione dipende dalle regole applicabili alla determinazione del reddito professionale e dall'effettiva percezione.
  • L'Amministrazione non può trasferire sul contribuente l'onere di provare un versamento che, per legge, spetta al sostituto d'imposta, soprattutto quando il contribuente ha già subito la decurtazione della ritenuta sul compenso.

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