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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24434/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale relativa alla condanna a anni tre di reclusione per detenzione a fini di spaccio (circa 230 Kg di marijuana, reato commesso il 29/08/2021). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due censure: (1) vizio di motivazione contraddittoria per presunto palese travisamento della relazione di sintesi del gruppo di osservazione e trattamento, la quale avrebbe espresso parere favorevole all'affidamento o, in alternativa, ai permessi premio; (2) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'affidamento concedibile solo previa ammissione ai permessi premio, mentre per reati ricompresi nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario i permessi premio non possono essere concessi prima dell'espiazione di metà della pena, condizione non ancora verificatasi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice delle misure alternative non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi di osservazione ma deve considerare le informazioni fornite alla luce delle esigenze rieducative e dei profili di pericolosità, valutando la gradualità dei benefici. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che ha dato conto della recidiva del Sanna (precedente penale per stupefacenti con pena sospesa, altra condanna a sei anni e due mesi oggetto di appello), delle limitate capacità introspettive e autocritiche, della reiterazione del medesimo reato e del fatto che il detenuto non aveva ancora fruito dei permessi premio; in tale contesto il Tribunale ha legittimamente deciso di non concedere l'affidamento e di valutare prima l'affidabilità esterna mediante i permessi premio, nel rispetto del principio di gradualità. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80, comma 2

    Norme che disciplinano i reati in materia di stupefacenti; indicano il tipo di reato per cui il ricorrente è stato condannato (detenzione a fini di spaccio).

  • Ordinamento penitenziario, art. 4-bis

    La condanna riguarda un reato ricompreso nell'art. 4-bis; ciò comporta limitazioni nell'accesso a taluni benefici penitenziari e giustifica l'inammissibilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter (capo non impugnato).

  • Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-bis

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare; il relativo capo dell'ordinanza è stato dichiarato inammissibile e non è stato impugnato in cassazione.

  • Ordinamento penitenziario, art. 30-ter

    Disciplina i permessi premio; il Tribunale ha ritenuto opportuno utilizzare i permessi come tappa intermedia per valutare l'affidabilità esterna del detenuto, nel quadro del principio di gradualità. Per taluni reati (art. 4-bis) i permessi possono essere subordinati all'espiazione di metà della pena.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Costituisce la norma che consente in cassazione la censura per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute infondate.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 173

    Richiamato nel testo per i limiti alla riproduzione dei motivi del ricorso; indica i vincoli formali nella esposizione delle censure in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure alternative non è vincolato ai giudizi di idoneità espressi dagli organi di osservazione, ma deve considerare le informazioni in essi contenute e motivare la valutazione in relazione alle esigenze rieducative e al profilo di pericolosità.
  • La reiterazione del medesimo reato e i precedenti penali aumentano il rilievo negativo nella valutazione dell'affidabilità del condannato e possono giustificare il diniego di misure alternative più ampie.
  • Il principio di gradualità dei benefici penitenziari autorizza il giudice a subordinare misure più ampie (es. affidamento in prova) a esperienze intermedie (es. permessi premio) per valutare l'affidabilità esterna.
  • Per reati ricompresi nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario esistono limitazioni temporali e di accesso ad alcuni benefici (inclusi i permessi), regole che il giudice può legittimamente richiamare nella motivazione.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una riedizione del merito o una diversa valutazione dei fatti: le doglianze sulla motivazione sono valutate nel limite in cui evidenzino illogicità manifesta o contraddittorietà, non semplici divergenze di apprezzamento.
  • La mancata impugnazione di singoli capi del provvedimento (es. inammissibilità della detenzione domiciliare) impedisce che la Corte si pronunci su quelle questioni non dedotte in appello o in ricorso.

Testo integrale

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