Cassazione Penale, Sentenza n. 39389/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 04/01/2022 con cui la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza volta a ottenere il riconoscimento della fungibilità di una pena di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione che, a suo dire, era stata illegittimamente reinserita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 23 novembre 2016 nonostante fosse già stata espiata (in relazione a un precedente indulto poi revocato). Scuderi sosteneva quindi che quella specifica pena fosse stata già scomputata/espiata e non avrebbe dovuto figurare nella esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente esaminato la cronologia dei provvedimenti (concessione dell'indulto, successiva imputazione a titolo di fungibilità, revoca dell'indulto e inserimento nel cumulo definitivo) e che, pur essendo la pena stata reinserita nel cumulo successivo alla revoca, essa era comunque stata poi considerata come periodo presofferto e quindi detratta dalla pena complessiva. Le censure del ricorrente sono state valutate come generiche e non idonee a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Corte costituzionale, pronuncia n. 186 del 2000
Richiamata quale principio giurisprudenziale che legittima l'irrogazione di una sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) per questioni collegate all'irritualità o infondatezza dell'impugnazione; utilizzata dal giudice per giustificare la condanna pecuniaria accessoria.
Massime di principio
- Quando è in questione una pena soggetta a indulto poi revocato, è essenziale esaminare con attenzione la sequenza cronologica dei provvedimenti (concessione dell'indulto, eventuale imputazione a titolo di fungibilità, revoca e cumulo definitivo) per verificare se il periodo sia stato effettivamente scomputato o considerato come presofferto.
- Se il periodo di pena è stato registrato come 'presofferto' o detratto nel cumulo definitivo, la richiesta di riconoscimento di fungibilità risulterà infondata: la tutela va esercitata attraverso atti che dimostrino concretamente l'erroneo calcolo e non con censure generiche.
- In sede di cassazione non sono ammesse rimostranze meramente rivalutative dei fatti o della valutazione logica del giudice dell'esecuzione: occorre censurare specificamente errori di diritto o rilevanti omissioni probatorie.
- Prima di proporre impugnazioni, il difensore dovrebbe aver già esaurito gli strumenti tipici dell'incidente di esecuzione e documentare chiaramente che il periodo indicato non è stato in realtà detratto; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il rischio di sanzioni (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) è concreto quando l'impugnazione è ritenuta irrituale o manifestamente infondata: occorre valutare proporzionalmente la fondatezza delle questioni poste prima di agire.
- In caso di dubbi contabili o di trascrizione nel casellario, è preferibile richiedere una rettifica documentale o un incidente esecutivo con allegazione della prova del periodo effettivamente espicato, piuttosto che un ricorso generico per cassazione.
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