Cassazione Penale, Sentenza n. 2257/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 159 cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte d'appello ha computato erroneamente 60 giorni di sospensione della prescrizione per il rinvio dell'udienza del 22/04/2022 richiesto per "legittimo impedimento" del difensore. Il ricorrente rileva che al rinvio aveva concorso anche l'assenza dei testi citati dalla Procura, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza concomitante di un impedimento del difensore e di esigenze di acquisizione della prova prevale quest'ultima e non opera la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen.; pertanto il termine di prescrizione era già maturato anteriormente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il rinvio del dibattimento fosse motivato anche dall'assenza dei testimoni e che, seguendo l'orientamento di legittimità, la predominanza dell'esigenza di acquisizione della prova esclude l'operatività della sospensione di 60 giorni prevista per l'impedimento del difensore. Di conseguenza i 60 giorni computati dalla Corte d'appello sono stati erronei; il reato è risultato prescritto in data 6/05/2022 (e non il 3/06/2022 indicato dalla Corte territoriale) e, quindi, anteriore alla sentenza impugnata. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Ha però rigettato il ricorso agli effetti civili, poiché il ricorrente non aveva censurato l'accertamento della responsabilità civile.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione per il legittimo impedimento dell'imputato o del difensore; la Corte rileva che tale sospensione non opera se il rinvio è determinato prevalentemente da esigenze di acquisizione della prova (assenza dei testi).
art. 157 cod. pen.
Riguarda il computo dei termini di prescrizione; è richiamato in relazione al corretto calcolo dei termini e alle cause che ne sospendono o interrompono il corso.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: indicata come riferimento per la qualificazione del reato contestato assieme all'art. 610.
art. 610 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato materialmente contestato (violenza privata), citata come capo d'imputazione confermato in precedente sentenza.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle cause di non punibilità: la Corte ha annullato senza rinvio agli effetti penali in assenza di prova dell'esistenza di cause di non punibilità di cui all'art.129, comma 2.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. in L. 18/12/2020, n.176
Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; ha consentito la trasmissione automatica delle conclusioni al giudice della Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005 (Mele) e Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009 (Delli Santi)
Precedenti di legittimità che affermano il principio secondo cui, in caso di concomitanza tra impedimento dell'imputato/difensore e esigenze di acquisizione della prova (es. assenza di testimoni), prevale la causa riferibile alla prova e non opera la sospensione della prescrizione per l'impedimento.
Massime di principio
- Quando un'udienza è rinviata per più cause concorrenti, occorre individuare quale causa abbia prevalso: se il rinvio è principalmente per "esigenze di acquisizione della prova" (es. assenza dei testimoni), non si applica la sospensione della prescrizione prevista per l'impedimento dell'imputato o del difensore (art. 159 cod. pen.).
- La disciplina delle cause di sospensione della prescrizione è di stretta interpretazione: gli avvocati devono documentare con precisione nelle note o verbalmente quale fattore ha determinato il rinvio per determinare correttamente il computo prescrizionale.
- Se la Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali.
- L'annullamento per prescrizione non incide automaticamente sugli accertamenti di responsabilità civile: se il ricorrente non impugna i profili civili, quelli restano fermamente accertati e il ricorso sarà rigettato agli effetti civili.
- In fase di difesa è opportuno sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e allegare/calcolare i termini per dimostrare la maturazione della prescrizione in rapporto ai rinvii e alle rispettive motivazioni.
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