Sentenza del 18/12/2015 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Utilizzabilità della prova irritualmente acquisiti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le prove raccolte in modo irrituale durante l’attività amministrativa non potessero essere utilizzate, invocando il principio di inutilizzabilità della prova previsto dal sistema processuale penale. La questione riguardava in particolare l’estensione delle garanzie proprie del procedimento penale alle attività amministrative e fiscali che, pur potendo successivamente assumere rilievo penale, si svolgono prima dell’apertura formale di un procedimento penale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sanzione dell’inutilizzabilità opera principalmente nella fase processuale penale e, per estensione, nella fase delle indagini preliminari, ma non si applica automaticamente alle attività amministrative anteriori all’instaurazione formale di un procedimento penale. In assenza di una specifica previsione normativa, le prove acquisite nell’ambito dell’accertamento fiscale possono quindi essere utilizzate, anche se l’accertamento presenta possibili risvolti penali. La diversa struttura e funzione del procedimento amministrativo rispetto a quello penale impedisce di applicare automaticamente al primo tutte le garanzie del secondo.
Norme richiamate
Art. 199 c.p.p.
La norma indicata vale però solo per la fase processuale e, in forza di una giusta estensione interpretativa, per la fase delle indagini preliminari.
La disciplina dell’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite è riferita al procedimento penale e alle indagini preliminari, non anche alla precedente attività amministrativa, salvo un’espressa previsione normativa.
Massime di principio
- Le garanzie e le sanzioni probatorie proprie del processo penale non si estendono automaticamente alle attività amministrative o fiscali che precedono l’apertura formale di un procedimento penale.
- Una prova raccolta irritualmente in sede amministrativa non è necessariamente inutilizzabile: occorre verificare se esista una specifica norma che preveda tale sanzione per quella determinata violazione.
- Il possibile futuro utilizzo penale degli elementi acquisiti durante un accertamento fiscale non trasforma, da solo, l’attività amministrativa in attività d’indagine penale.
- Per valutare la validità della prova occorre distinguere tra violazione di una regola procedurale amministrativa, che può produrre conseguenze specifiche, e violazione delle garanzie penali, che rileva principalmente nel procedimento penale formalmente instaurato.
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