Cassazione Civile, Ordinanza n. 26427/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal danneggiamento di impianti situati presso il porto di Vado Ligure durante le operazioni di sbarco da una nave di una loppa per altoforno destinata alla produzione di cemento. Una società operante nel porto conveniva in giudizio le società acquirenti/proprietarie del carico per ottenere il risarcimento dei danni agli impianti, allegando che il carico fosse in parte di loro proprietà e che le operazioni di scarico avessero causato il pregiudizio. Le convenute chiamavano in causa anche la fornitrice del materiale, l’armatrice della nave e le compagnie assicurative. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria principale; la Corte d’appello confermava nel resto ma riduceva l’importo, ritenendo non nulli gli esiti tecnici, valorizzando la perizia di parte e alcune prove testimoniali, escludendo il concorso di colpa della danneggiata e mantenendo il rigetto delle domande verso terzi. Le ricorrenti principali censuravano: 1) la mancata considerazione che la domanda era stata formulata solo nei limiti della quota di proprietà del carico pari al 66,87%, sicché il quantum andava ridotto in proporzione; 2) la liquidazione di rivalutazione e interessi fino alla sentenza d’appello, nonostante l’avvenuto pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado e senza prova della rivalutazione; 3) la nullità integrale della consulenza tecnica d’ufficio per avere utilizzato fatture non prodotte e documenti di parte, nonché per aver tratto conclusioni ritenute illogiche. La società resistente con ricorso incidentale contestava invece la decisione nella parte in cui la Corte territoriale aveva espunto alcune voci di danno ritenendo preclusa l’acquisizione documentale da parte del consulente, sostenendo che le testimonianze e il materiale peritale confermassero integralmente i costi di sostituzione dei grigliati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo nei limiti di cui in motivazione, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse omesso di rapportare la condanna alla quota di responsabilità/domanda pacificamente dedotta (66,87%), violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il giudicato interno sul punto; ha inoltre rilevato che, essendo intervenuto un pagamento nel 2015 in misura superiore, non poteva disporsi una ulteriore rivalutazione oltre tale data. Quanto al terzo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica, non autosufficiente e risolutiva in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché non scalfiva la ratio della decisione d’appello sul limite delle preclusioni istruttorie e sul corretto uso della consulenza tecnica.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato dalla Corte d’appello nel non rapportare la condanna alla quota domandata
art. 113 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 114 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l’utilizzo e la valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per censurare la motivazione della sentenza d’appello
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alle preclusioni istruttorie e alla produzione documentale
art. 194 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale con riguardo ai poteri del consulente tecnico
art. 195 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale con riguardo allo svolgimento della consulenza tecnica
art. 198 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale con riguardo all’attività del consulente tecnico
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare l’asserita inversione o cattiva applicazione dell’onere della prova
art. 2721 c.c.
richiamato dalla Corte quale eccezione che avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata e coltivata
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e delle deposizioni su cui il ricorso si fonda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il giudice di merito viola l’art. 112 c.p.c. quando liquida o conferma un importo senza rapportarlo al limite quantitativo della domanda effettivamente proposta e non contestato nel processo, specie se tale limite è già stato recepito in primo grado ed è coperto da giudicato interno.
- Se una parte ha già eseguito il pagamento in base alla sentenza di primo grado per un importo superiore a quello poi rideterminato in appello, il giudice di merito non può porre ulteriori rivalutazioni monetarie oltre la data del pagamento, dovendo tener conto dell’effettivo satisfattivo già intervenuto.
- Le censure che investono l’apprezzamento delle prove e della consulenza tecnica sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una diversa lettura del materiale istruttorio, poiché la valutazione dell’attendibilità, della concludenza e del peso relativo delle prove appartiene al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non indichi in modo specifico gli atti, i documenti e le deposizioni rilevanti, o che si limiti a richiami generici ad allegati o trascrizioni non puntualmente riportate nel ricorso, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
- La consulenza tecnica d’ufficio può attingere a documentazione prodotta o acquisita nei limiti delle preclusioni istruttorie e non è nullamente viziata se opera in contraddittorio e sulla base di elementi ritualmente acquisiti; resta invece censurabile solo se la parte dimostri specificamente l’uso di documenti non dedotti e l’incidenza decisiva di tale uso sulla decisione.
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