Cassazione Penale, Ordinanza n. 30620/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dal testo alcuna modifica della decisione di merito, che quindi resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 ottobre 2025. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché formulato in modo generico: le censure erano vaghe, non consentivano di comprendere quale specifico passaggio della motivazione fosse viziato e non si confrontavano con la condotta concreta descritta nella sentenza di merito come integrante il reato contestato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche o vaghe, prive dell'indicazione del preciso punto della motivazione ritenuto viziato.
- Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ricostruzione fattuale e con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di tale confronto, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
- Quando la doglianza non si misura con la condotta concreta ritenuta integrare il reato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
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