Ordinanza n. 14675/2026 - Roma, Sezione 5Q
per per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad sull’istanza di fissazione dell’appuntamento e di definizione della pratica di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio e non ha ancora dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente sulla questione della validità formale della procura rilasciata all'estero e sulla conseguente possibile inammissibilità del ricorso. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione dell'appuntamento e di definizione della pratica di visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento e di definizione della pratica di visto. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti, rilasciata all'estero, non risultava autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale estero autorizzato, né munita della legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, dell'apostille. Il Collegio ha quindi prospettato la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura idonea a essere fatta valere nel territorio italiano, richiamando i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025 sull'assenza di applicabilità, al giudizio amministrativo, dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e sull'inammissibilità del giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti; il TAR lo ha applicato disponendo il deposito di memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Secondo il principio richiamato dell'Adunanza Plenaria, la disposizione non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base normativa della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all'estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione consolare dei documenti esteri destinati a essere utilizzati in Italia.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli atti provenienti da Stati aderenti, l'apposizione dell'apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11/2025
(i) “la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo”; (ii) “un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile”.
L'assenza di un conferimento dello jus postulandi nelle forme prescritte determina l'invalidità dell'instaurazione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso, senza applicazione al processo amministrativo del meccanismo generale di sanatoria previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale dello Stato estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non è estensibile mediante collegamenti video a distanza.
- Per poter essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, una procura rilasciata all'estero deve essere munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dell'apostille.
- Nel giudizio amministrativo, la previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile; pertanto, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, deve previamente sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie sulla questione.
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