Cassazione Penale, Sentenza n. 32473/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce che l'ingiunzione a demolire manca degli elementi essenziali per individuare l'oggetto della demolizione: l'atto si limiterebbe a richiamare la sentenza emessa in precedenza senza descrivere le opere da demolire, rendendo impossibile comprendere quali siano le opere oggetto del titolo esecutivo e dell'ordine di demolizione; inoltre si afferma che il procedimento autonomo di demolizione avrebbe richiesto l'indicazione di elementi minimi di identificazione dell'opera
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ingiunzione a demolire coincida, tramite l'indicazione dell'intero immobile abusivo da abbattere, con l'ordine di demolizione emesso ex art. 7 L. 47/85 contestualmente alla sentenza irrevocabile n. 5983/98; la censura del ricorrente è stata qualificata come una rivalutazione del merito (quindi non sindacabile in questa sede) e come generica quanto al vizio di motivazione, pertanto inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, determinato in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 7 L. 47/1985
Secondo la Corte l'ordine di demolizione può essere contenuto nella sentenza e l'indicazione dell'intero immobile abusivo è idonea a individuare l'oggetto della demolizione; l'art. 7 è stato richiamato come base normativa per l'emissione dell'ordine di demolizione da parte del giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza utilizzata per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare il versamento equitativo di una somma alla Cassa delle Ammende nonostante l'assenza di dolo
Sentenza n. 5983/1998 del Pretore di Napoli (23/07/1998)
Atto costitutivo del titolo esecutivo: la Corte si è richiamata al fatto che la sentenza originaria indicava l'intero immobile abusivo come oggetto da demolire, ritenendo tale indicazione sufficiente per l'esecuzione
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a criticare l'individuazione delle opere da demolire contenuta nella sentenza esecutiva può essere dichiarato inammissibile se la censura equivale a una rivalutazione del merito dell'ordine di demolizione
- L'indicazione nell'atto esecutivo dell'intero immobile abusivo può essere considerata sufficiente a individuare l'oggetto della demolizione quando la sentenza originaria contiene l'indicazione dell'immobile come unico oggetto
- Le censure generiche sul vizio di motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve specificare i profili di illogicità o di errore di diritto in modo puntuale
- La questione dell'identificabilità dell'opera da demolire va affrontata con argomentazioni che dimostrino un difetto formale o sostanziale specifico dell'atto esecutivo, non con una rievaluazione globale del merito
- Anche in assenza di dolo nella presentazione di un ricorso inammissibile, il giudice può comunque disporre il pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende sulla base dei criteri giurisprudenziali (es. Corte cost. n.186/2000)
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