Cassazione Penale, Sentenza n. 7089/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. L'imputato deduce che la norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 non si applica al soggetto detenuto (anche se detenuto per altra causa) e che lo stato detentivo era conosciuto negli atti, sicché la notificazione doveva avvenire a mani proprie in carcere senza che potesse operare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato che l'imputato risultava detenuto (per altra causa) e che tale stato era noto in atti e alla Corte d'Appello, avendo la stessa effettuato la notificazione a mani proprie in carcere. Perciò la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applicava nel caso di specie. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Genova per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede a pena d'inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione; la Corte interpreta che tale requisito non trova applicazione quando l'imputato appellante è detenuto e lo stato detentivo è noto, perché in tal caso la notificazione deve avvenire a mani proprie a garanzia dell'accesso effettivo alla giustizia.
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Riguarda le forme di notificazione in caso di detenuti; la relativa applicabilità è rilevante per stabilire se debbano utilizzarsi le forme ordinarie o la notificazione a mani proprie quando lo stato detentivo è noto.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte valuta la sua portata e i limiti di applicazione rispetto ai soggetti detenuti.
artt. 56 e 624 c.p.
Reati materialmente ascritti all'imputato nel processo di merito (per i quali era stata pronunciata la condanna impugnata); citati per contestualizzare l'oggetto dell'impugnazione.
art. 6 Convenzione EDU (diritto ad un giusto processo)
Richiamato come principio di tutela dell'accesso effettivo alla giustizia; usato dalla Corte quale criterio interpretativo per ritenere incompatibile l'applicazione rigorosa del requisito formale quando l'imputato è detenuto e la notificazione a mani proprie è possibile.
Massime di principio
- La prescrizione di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica quando l'imputato appellante è detenuto e tale condizione risulta dagli atti o è nota al giudice: in tal caso la notificazione deve avvenire a mani proprie e non può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- Se lo stato detentivo del ricorrente non è noto al giudice che procede, può trovare invece applicazione la regola formale dell'art. 581, comma 1-ter, con conseguente necessità di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio; perciò è fondamentale che lo stato detentivo venga esplicitamente rappresentato nell'atto di appello.
- La Corte di legittimità tende a privilegiare il principio di effettività dell'accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) rispetto a formalismi procedurali quando il detenuto è raggiungibile in istituto e la notificazione può essere eseguita a mani proprie.
- In situazioni analoghe conviene sempre indicare nello scritto di impugnazione lo stato di detenzione e l'istituto di pena, per evitare contestazioni sulle modalità di notificazione e il rischio di declaratoria di inammissibilità per vizio formale.
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