Cassazione Penale, Sentenza n. 29483/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già destinatario di una decisione di legittimità che aveva annullato solo la parte relativa all'aumento di pena per la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e rigettato il resto del ricorso, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo errore di fatto nella precedente sentenza della Corte di cassazione. In particolare, ha sostenuto che la Terza Sezione avrebbe erroneamente ritenuto provata la sua partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/1990, attribuendo alle intercettazioni e ad alcuni episodi fattuali un significato assertivamente incongruo. Ha contestato, tra l'altro, la valorizzazione di una conversazione sulla raccolta di denaro e l'affermazione che egli avesse messo a disposizione un'autovettura per spostamenti connessi all'attività del sodalizio, sostenendo che si trattava invece di un contratto di noleggio regolare. La difesa ha quindi chiesto la correzione della pretesa svista materiale, assumendo che, se gli atti fossero stati correttamente letti, la conclusione sulla sua intraneità al sodalizio sarebbe stata diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha affermato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo per errori materiali o di fatto meramente percettivi, immediatamente rilevabili, e non per contestare errori di giudizio, valutazioni del compendio probatorio o la ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate e degli altri elementi indiziari. Nel caso concreto, la doglianza difensiva non denunciava una vera svista percettiva, ma mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove già esaminate nella sentenza di legittimità impugnata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
consente al condannato di chiedere la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione; l'errore di fatto deve essere meramente percettivo, decisivo e distinto dall'errore di giudizio, con esclusione delle contestazioni sulla valutazione delle prove o sull'interpretazione giuridica.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come titolo di reato relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la cui partecipazione dell'imputato era stata ritenuta nella precedente decisione di legittimità.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come circostanza aggravante rispetto alla quale la precedente sentenza di cassazione aveva annullato limitatamente l'aumento di pena.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato in via analogica per delineare la nozione di errore di fatto rilevante nel ricorso straordinario, in coerenza con il modello della revocazione civile.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato per evidenziare l'analogia strutturale tra la revocazione civile e il ricorso straordinario per errore di fatto in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, esperibile solo per correggere errori materiali o di fatto della Corte di cassazione che siano meramente percettivi, decisivi e immediatamente rilevabili.
- Non integra errore di fatto la doglianza che, sotto l'etichetta della svista, contesti in realtà la valutazione delle prove, il significato attribuito agli atti o la motivazione della sentenza di legittimità.
- È estranea all'ambito dell'art. 625-bis c.p.p. ogni censura che solleciti una nuova lettura del compendio probatorio già scrutinato dalla Corte, anche se diretta a dimostrare che una conversazione intercettata o un fatto storico avrebbe potuto essere interpretato diversamente.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere confermata sulla base di una pluralità di elementi convergenti, purché la censura successiva non si traduca in un mero dissenso sul giudizio di merito già espresso.
- La deduzione di un contratto formalmente regolare o di una spiegazione alternativa di un singolo episodio non consente, di per sé, di trasformare un dissenso valutativo in errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p.
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