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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di ammonimento n.-OMISSIS-(doc. 1) ex art. 8 della L. n. 38/2009, emesso dal Questore di Siracusa il -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato “ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, desistendo da ogni maltrattamento nei confronti di -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto eventualmente adottato di natura prodromica e/o connessa relativo al procedimento amministrativo di emissione del provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto e/o non espressamente ivi richiamato.

Giustizia amministrativa202600720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Siracusa ex art. 8 l. n. 38/2009, adottato in relazione a condotte di maltrattamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Siracusa lo ha ammonito a tenere una condotta conforme alla legge e a desistere da ogni maltrattamento nei confronti di una persona privata. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; in sede cautelare il giudice ha esaminato la legittimità dell'esercizio del potere valutativo del Questore e la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'ammonimento sia adottato nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, fondato su un quadro indiziario idoneo a rendere verosimile l'esistenza di condotte che ne legittimano l'adozione. In questa fase il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza o sproporzione. Dalla documentazione esaminata non sono emerse, allo stato del giudizio e salvo l'approfondimento della fase di merito, tali manifeste carenze. Il provvedimento è stato qualificato come misura meramente preventiva ed emergenziale. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti sono risultate prevalenti le esigenze connesse al mantenimento dell'ammonimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 38/2009

    ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, desistendo da ogni maltrattamento nei confronti di -OMISSIS-

    La disposizione costituisce la base normativa del potere del Questore di adottare l'ammonimento, misura preventiva ed emergenziale fondata sulla valutazione di un quadro indiziario.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 l. n. 38/2009 costituisce una misura preventiva ed emergenziale, adottabile sulla base di un quadro indiziario che renda verosimile l'esistenza di condotte lesive, senza richiedere l'accertamento definitivo della responsabilità dell'autore.
  • Poiché l'adozione dell'ammonimento implica un potere valutativo ampiamente discrezionale del Questore, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto oppure della manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'ammonimento deve essere negata quando, sulla base del giudizio sommario e della documentazione disponibile, non emergano manifeste carenze dei presupposti o manifeste irragionevolezza e sproporzione, ferma la possibilità di un più approfondito esame nel merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, le esigenze di prevenzione e sicurezza sottese all'ammonimento possono prevalere sul pregiudizio allegato dal destinatario, impedendo la sospensione dell'efficacia della misura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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