Sentenza n. 3028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato il parere paesaggistico negativo parziale della Soprintendenza e gli atti connessi, relativi alla ricostruzione di una pedana e di una tettoia aperta adibite a dehors
Esito
Favorevole al resistente (società ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di pregressi titoli edilizi, paesaggistici e concessori, aveva chiesto nel 2020 l’autorizzazione paesaggistica per la ricostruzione, dopo un incendio, della pedana e della copertura aperta su tutti i lati, nonché per la ristrutturazione di un vano in muratura. A seguito di rilievi comunali sulla pretesa difformità planimetrica rispetto alle dimensioni assentite nel 2005, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo per la ricostruzione del dehors e della pedana, limitando l’assenso al vano in muratura. Il TAR aveva annullato il diniego rilevando che l’intervento costituiva fedele ripristino di una preesistenza legittima, che il vincolo di tutela indiretta introdotto nel 2017 non poteva impedire retroattivamente tale ricostruzione e che la Soprintendenza aveva recepito senza autonoma istruttoria le erronee valutazioni urbanistiche comunali. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che la struttura preesistente non fosse legittima, richiamando il giudicato formatosi sulla precedente controversia relativa alle chiusure laterali, che il vincolo del 2017 impedisse comunque la ricostruzione e che il TAR avesse travisato la motivazione del parere della Soprintendenza. La società ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo anche la genericità dei motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l’istanza del 2020 riguardasse soltanto la fedele ricostruzione della pedana e della tettoia aperta, già assentite dai titoli rilasciati tra il 1999 e il 2010, e non la ricostruzione delle chiusure laterali dichiarate abusive nella precedente sentenza, sicché il relativo giudicato era inconferente. Ha inoltre rilevato che le dimensioni progettuali, dopo le modifiche del 2021, erano identiche o lievemente inferiori a quelle autorizzate nel 2005 e che la difformità planimetrica dedotta dal Comune non trovava riscontro negli elaborati. Il vincolo di tutela indiretta introdotto nel 2017, pur vietando variazioni volumetriche e di superficie utile nelle aree già edificate, non impedisce la fedele ricostruzione di manufatti legittimamente preesistenti e non può operare retroattivamente in assenza di una specifica e concreta lesione del bene tutelato; la stessa Soprintendenza aveva in precedenza ritenuto ammissibile la ricostruzione dello stato preesistente. Il parere negativo del 2023 è stato ritenuto viziato perché fondato esclusivamente sulle erronee valutazioni urbanistiche comunali, senza autonoma istruttoria paesaggistica, con conseguente travisamento dei presupposti. L’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità non è stata esaminata, essendo il gravame infondato nel merito. Sono stati annullati il diniego e gli atti connessi; le amministrazioni devono procedere tempestivamente al rilascio dei titoli richiesti, salvo specifiche e puntuali ragioni ostative diverse da quelle esaminate. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
DPCM 350/2017
vieta variazioni volumetriche e di superficie utile nelle aree già edificate
Il vincolo di tutela indiretta non preclude la fedele ricostruzione di manufatti legittimamente preesistenti e non può essere applicato retroattivamente per impedire il ripristino dello stato legittimo anteriore, in assenza di una specifica violazione concreta del bene tutelato.
Massime di principio
- Un vincolo di tutela indiretta sopravvenuto non può essere applicato retroattivamente per impedire la fedele ricostruzione di un manufatto legittimamente preesistente, quando l’intervento non introduca variazioni volumetriche o di superficie e non sia allegata una specifica lesione concreta del bene tutelato.
- Il giudicato relativo all’abusività di una parte di un manufatto non si estende automaticamente a parti diverse, autonome e legittimamente assentite, quando il nuovo intervento riguardi soltanto queste ultime.
- Il diniego paesaggistico è illegittimo quando recepisce acriticamente valutazioni urbanistiche dell’amministrazione comunale rivelatesi erronee, senza che l’autorità paesaggistica svolga una propria autonoma istruttoria e motivazione sulla compatibilità dell’intervento con il bene tutelato.
- La fedele ricostruzione di una preesistenza legittima deve essere valutata sulla base dei titoli originari e degli elaborati progettuali effettivamente presentati; una contestazione di difformità planimetrica priva di riscontro documentale non può fondare il diniego paesaggistico.
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