Parere n. 1186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Società Eni S.p.a. contro il Comune di Elmas, la Regione Puglia, la Soprintendenza Archeologica per la Puglia e nei confronti di Anas S.p.a. avverso la determinazione del settore AA.gg. Sviluppo economico n. 59 del 14 giugno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione del Comune di Elmas n. 59 del 14 giugno 2022 e del presupposto parere ANAS del 6 giugno 2022, relativi al diniego di un intervento di adeguamento dell’immagine aziendale di un impianto di distribuzione carburanti.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente impugnava il diniego comunale, fondato su un parere tecnico negativo ritenuto da ANAS non superabile, relativo a interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’immagine aziendale di un impianto di distribuzione carburanti. Il progetto comprendeva la verniciatura di pareti, infissi e fascione del fabbricato, l’installazione o sostituzione di insegne, elementi di arredo del piazzale e un totem stradale mobile, senza modifiche di volumetria o degli standard urbanistici e senza interferenze con la strada statale o con la viabilità di accesso. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione della disciplina sulla conferenza di servizi e sosteneva che il dissenso di ANAS non potesse operare come veto automatico, senza una valutazione autonoma dell’amministrazione procedente. Con il secondo motivo contestava il difetto di competenza e di motivazione del parere ANAS, l’utilizzo di circolari interne e il generico richiamo alla normativa di settore, richiamando inoltre i precedenti giudicati favorevoli relativi al rinnovo della licenza di accesso e all’impossibilità di precludere l’attività fondata su un titolo legittimo senza previa autotutela. Con il terzo motivo lamentava l’omessa indicazione delle modifiche progettuali necessarie per superare il dissenso e l’adesione meramente passiva del Comune al parere ANAS. Nel corso del procedimento la ricorrente dichiarava, tuttavia, di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune aveva successivamente approvato il progetto con provvedimento n. 57 del 6 ottobre 2023.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della ricorrente e della successiva approvazione comunale del progetto, fosse venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha precisato che il principio dispositivo trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La successiva approvazione del progetto da parte del Comune di Elmas e la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione hanno determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione rileva ai fini della definizione del procedimento.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in ragione della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 5, l. 7 agosto 1990, n. 241
La ricorrente ne richiamava la disciplina in materia di conferenza di servizi e di superabilità dei dissensi; il parere non esamina il merito della censura.
artt. 29, 31 e 37, comma 8, lett. b), l.r. 20 ottobre 2016, n. 24
Le disposizioni regionali erano invocate con riferimento alla conferenza di servizi e agli effetti del dissenso di ANAS; la Sezione non procede alla loro interpretazione sostanziale per il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 24, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli accessi stradali; la questione è assorbita dall’improcedibilità.
artt. 60 e 61, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli accessi e alla sicurezza stradale; il parere non ne esamina l’applicazione concreta.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione può condurre alla declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta approvazione dell’intervento oggetto del diniego impugnato, unitamente alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di merito dedotte con i motivi di ricorso non devono essere esaminate e la domanda cautelare può essere dichiarata assorbita.
Improcedibilità del ricorso straordinario relativo a un impianto di distribuzione carburanti
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata operante nella distribuzione di carburanti contro il Comune di Elmas e altri enti, avverso il diniego comunale di un intervento di adeguamento dell’immagine aziendale dell’impianto e il presupposto parere negativo di ANAS.
Premesse e vicenda amministrativa
La ricorrente era titolare di un impianto di distribuzione carburanti situato lungo la strada statale n. 130. Dopo precedenti controversie relative al rinnovo della licenza di accesso e a interventi sull’impianto, definite con sentenze del T.A.R. per la Sardegna, aveva presentato una nuova istanza per interventi qualificati come manutenzione straordinaria e consistenti, tra l’altro, nella verniciatura del fabbricato, nell’installazione o sostituzione di insegne, nell’arredo del piazzale e nell’installazione di un totem stradale mobile.
Gli interventi non comportavano modifiche di volumetria o degli standard urbanistici e, secondo la prospettazione della ricorrente, non incidevano sulla strada statale né sulla viabilità di accesso. Il Comune concludeva negativamente il procedimento richiamando il parere tecnico negativo di ANAS, qualificato come “non superabile”. ANAS fondava il proprio dissenso sull’asserita mancanza delle condizioni tecniche minime di sicurezza per il mantenimento in esercizio del distributore, facendo riferimento a circolari ANAS e alla normativa di settore.
Motivi del ricorso
La ricorrente deduceva tre gruppi di censure:
- contestava che il dissenso di ANAS potesse tradursi in un veto automatico, senza una valutazione autonoma dell’amministrazione procedente nell’ambito della conferenza di servizi;
- sosteneva che ANAS avesse ecceduto le proprie competenze, utilizzato illegittimamente circolari interne e motivato in modo generico il diniego, nonostante l’esistenza di un titolo di accesso all’impianto e dei precedenti giudicati amministrativi;
- lamentava che il parere ANAS non indicasse eventuali modifiche progettuali necessarie per superare il dissenso e che il Comune si fosse limitato ad aderirvi senza autonoma e congrua motivazione.
Sopravvenuta approvazione del progetto
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha trasmesso un’istanza motivata e documentata per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, comunicando che il Comune aveva successivamente approvato il progetto con provvedimento n. 57 del 6 ottobre 2023. La società dichiarava pertanto di non avere più interesse a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, esprimeva l’avviso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha accolto l’impostazione ministeriale. In considerazione della successiva approvazione del progetto e della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione, ha ritenuto che non sussistesse più una concreta utilità derivante dall’esame delle censure.
Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che il principio dispositivo opera anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, la manifestazione di volontà della ricorrente, accompagnata dalla sopravvenuta definizione favorevole della vicenda amministrativa, è risultata decisiva per la declaratoria di improcedibilità.
Conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I tre motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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