Cassazione Penale, Sentenza n. 35810/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Licata, collaboratore di giustizia in detenzione domiciliare dal 2012, ha impugnato il rigetto del 25/10/2022 della sua istanza di liberazione condizionale relativa alla pena risultante dal cumulo del 3/02/2018. Ha dedotto che il Tribunale ha valutato in modo prevalente e negativo la mancata promozione di iniziative riparatorie verso le vittime e l'assenza di attività di volontariato, pur sussistendo numerosi indici positivi emersi nell'istruttoria (compresa la nota del Servizio centrale di protezione del 7/10/2022). Ha inoltre osservato che, essendo collaboratore di giustizia, la normativa contempla deroghe all'obbligo di adempimento delle obbligazioni civili e che il Servizio di protezione aveva ritenuto inopportuno promuovere iniziative di riconciliazione per la gravità dei reati, circostanza che avrebbe dovuto essere considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha ritenuto legittima e coerente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che si è attenuta al precedente provvedimento irrevocabile del 2019 e alla successiva giurisprudenza consolidata: non sussistono elementi di novità significativi rispetto al rigetto anteriore, e pesa negativamente l'atteggiamento inerte del ricorrente riguardo ad azioni riparatrici o di volontariato, nonché la scelta di destinare la somma percepita al nucleo familiare anziché ad iniziative di carattere riparatorio o sociale. La Corte ha richiamato che, anche per i collaboratori, la valutazione del ravvedimento deve essere globale e può includere la considerazione di iniziative riparatorie o patrimoniali. È stata inoltre condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama la forma di enunciazione e sintesi dei motivi; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 176 cod. pen., comma 4
Rilevata la deroga prevista per i collaboratori di giustizia rispetto all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma precisato che tale deroga non esclude la rilevanza delle iniziative riparatorie nella valutazione complessiva del ravvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Cass. sez. I, sent. n. 19854 del 22/06/2020 (Licata)
Precedente della stessa Corte che ha già rigettato ricorso analogo e che viene richiamato come conferma della valutazione sulla mancanza di segni affidabili di pieno ravvedimento
Cass. sez. I, sent. n. 17831 del 20/04/2021 (Celona) e Cass. sez. I, n. 10421 del 19/02/2009 (Antonuccio) e Cass. sez. I, n. 486 del 25/09/2015 (Caruso)
Giurisprudenza che indica il principio per cui il "sicuro ravvedimento" per la liberazione condizionale richiede comportamenti positivi e un giudizio globale sulla revisione critica della vita anteriore, e che autorizza il Tribunale a considerare anche iniziative riparatorie, attività lavorativa, rapporti con soggetti qualificati e altri elementi
Massime di principio
- La concessione della liberazione condizionale richiede una valutazione complessiva del "sicuro ravvedimento", non limitata alla buona condotta ma comprensiva di attività positive che mostrino abbandono delle scelte criminali
- Per i collaboratori di giustizia esiste una deroga all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma ciò non impedisce al Tribunale di considerare eventuali attività riparatorie o iniziative patrimoniali come elementi valutativi del ravvedimento
- Decisioni rigettive precedenti e l'assenza di elementi di novità significativi pesano fortemente: la mancata dimostrazione di cambiamenti tangibili nel tempo può giustificare un nuovo rigetto
- Il giudizio è ampio e discricionario: l'assenza di iniziative riparatorie, il mancato impegno in volontariato o il reinvestimento di somme in ambito familiare possono essere valutati negativamente se indicano mancanza di impegno verso il riscatto morale
- Quando l'avvio di un processo di riconciliazione con le vittime è impraticabile per motivi di gravità dei reati o diniego delle vittime, il giudice può valutare iniziative alternative di natura patrimoniale o di volontariato a favore della collettività o di enti sociali come indicatori di ravvedimento
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