Sentenza n. 885/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento di inidoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 30 luglio 2025, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2025/2026» (di seguito anche solo “Concorso”); - di tutti gli atti contenuti nel c.d. fascicolo personale stilato in sede concorsuale durante e all'esito delle prove attitudinali nella parte in cui ne dichiarano la non idoneità; - dell'art. 17 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2025/2026» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il Concorso; - ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante i criteri di valutazione della prova attitudinale del Concorso; - della graduatoria di merito del concorso nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. prot. 0146840 del 5 settembre 2025 adottata dal centro reclutamento della Guardia di finanza nella parte in cui con la stessa è stato comunicato il formale accoglimento dell'istanza di accesso avanzata dal ricorrente ma allo stesso tempo è stata differita l'effettiva esibizione dei documenti ad un momento successivo a quello della conclusione dell'intero iter concorsuale, adducendo a sostegno di tale differimento delle non meglio specificate “specifiche esigenze dell'Amministrazione legate alla necessaria riservatezza che deve connotare la documentazione concorsuale in costanza di espletamento del relativo iter e fino alla definizione della specifica fase selettiva”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. prot. 0146840 del 5 settembre 2025 adottata dal centro reclutamento della Guardia di finanza anche nella parte in cui, al punto n. 5, la stessa ha denegato la richiesta di accesso relativa alla documentazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale sostenuta nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2019/2020 sulla scorta della seguente motivazione “ai sensi del comma 1, lettera b, dell'art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto l'interesse sotteso non sembra né concreto né attuale né corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale si intende accedere”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché per l'esibizione, ex art. 116, co. 2, cod.proc.amm.: - dei documenti richiesti con apposta istanza di accesso agli atti da parte ricorrente e la cui esibizione è stata in parte negata e in parte differita al momento di conclusione dell'intero iter concorsuale con provvedimento del 5 settembre 2025 e segnatamente di tutta la documentazione concernente le prove attitudinali (c.d. fascicolo attitudinale) sostenute dal ricorrente in sede selettiva e dai relativi esiti nonché del fascicolo attitudinale concernente l'analogo concorso sostenuto dal ricorrente per l'annualità 2019/2020. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31 dicembre 2025: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - degli atti esibiti dall’Amministrazione resistente in data 15 ottobre 2025 all’esito di apposita istanza di accesso agli atti e in particolare del fascicolo personale n. 70, inerente l’accertamento dell’idoneità attitudinale effettuata nell’ambito del “Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026” (depositato parzialmente anche in giudizio in data 23 ottobre 2025) contenente: - comunicazione di non idoneità del 30 luglio 2025; - relazione dello psicologo sulle risultanze testologiche del 29 luglio 2025; - questionario mod. QB – AA. MM. 2025 del 29 luglio 2025; - risultanze relative al questionario 16PF-5 profilo di personalità del 29 luglio 2025; - risultanze relative al GAT-2 profilo grafico del 29 luglio 2025; -ove occorra e per quanto di ragione, segnatamente nella parte in cui la p.a. intimata non li ha tenuti in considerazione ai fini della valutazione dell’idoneità attitudinale del ricorrente, degli atti esibiti in data 9 Dicembre 2025 a riscontro dell’ordine giudiziale formulato con ordinanza di Codesto Ecc.mo Collegio n. -OMISSIS- concernenti la valutazione di idoneità attitudinale formulata sul conto del ricorrente nell’ambito del medesimo concorso per il reclutamento di allievi marescialli della Guardia di Finanza, bandito nell’annualità 2019/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione di allievi marescialli della Guardia di finanza, nonché il parziale diniego e differimento dell'accesso alla documentazione concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, gli atti del fascicolo personale, le disposizioni del bando e gli atti relativi ai criteri di valutazione, deducendo un unico articolato motivo di violazione dell'art. 17 della lex specialis, delle direttive tecniche e del d.lgs. n. 66/2010, nonché degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 3 e 97 Cost., oltre a contraddittorietà, arbitrarietà, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il giudizio fosse contraddittorio rispetto al positivo percorso professionale svolto come volontario in ferma prefissata dell'Esercito e rispetto alla precedente idoneità conseguita nel concorso del 2019; che la motivazione fosse generica; e che non fosse coerente con gli esiti dei test attitudinali e con la relazione della psicologa. A seguito dell'accesso disposto in corso di causa alla documentazione relativa al precedente concorso, ha proposto motivi aggiunti, contestando anche la valutazione degli atti del fascicolo attitudinale del 2025 e la mancata considerazione della precedente valutazione positiva. Aveva inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'esibizione della documentazione concorsuale, inizialmente in parte negata e in parte differita dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittimo il giudizio di non idoneità. La disciplina applicabile prevedeva test attitudinali, test di personalità, questionari biografici o motivazionali, colloquio con periti selettori, eventuale secondo colloquio con psicologo e giudizio finale collegiale fondato sull'esame congiunto dei relativi esiti, con indicazione delle aree attitudinali carenti. Nel caso concreto, il test di personalità evidenziava una marcata tendenza a fornire un'immagine di sé migliorativa; il colloquio con i periti aveva rilevato carenze nelle aree intellettivo-cognitiva, gestionale e dell'assunzione di ruolo; il secondo colloquio psicologico aveva confermato difficoltà nella capacità critica, nella comunicazione, nella pianificazione, nella progettualità e nell'autocritica. Il giudice ha ritenuto completa e puntuale la motivazione, poiché riferita alle specifiche aree del profilo ideale dell'allievo maresciallo e sostenuta dagli atti istruttori. Non è stata ravvisata contraddizione tra gli esiti positivi dei test e la successiva non idoneità: i colloqui costituiscono il momento centrale dell'accertamento perché consentono una valutazione diretta e personalizzata degli aspetti relazionali, comunicativi ed emotivi, mentre i test di personalità hanno natura autoreferenziale e non sono autosufficienti. È stata inoltre esclusa la rilevanza decisiva del precedente servizio militare e della precedente idoneità in altro concorso, poiché le valutazioni attitudinali per ruoli e corpi diversi perseguono finalità differenti e il precedente giudizio non vincola la commissione della nuova procedura. In applicazione del principio di irripetibilità dell'accertamento, l'idoneità deve essere valutata con riferimento alla singola procedura; i precedenti accertamenti costituiscono meri elementi istruttori e non impongono una motivazione aggravata in caso di esito difforme. Il ricorso è stato quindi respinto per assenza di abnormità logica o manifesta inattendibilità della valutazione amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17 del bando di concorso
La disposizione disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella procedura concorsuale.
determinazione n. 188523/2013 del Comandante Generale della Guardia di finanza
Disciplina l'iter di valutazione dell'idoneità attitudinale, articolato in test, questionari, colloqui e giudizio finale collegiale.
art. 3, comma 3, lett. e), determinazione n. 188523/2013
per ogni opportuna valutazione
Prevede l'esame dei precedenti accertamenti attitudinali, senza rendere il precedente giudizio vincolante né imporre una motivazione aggravata in caso di esito difforme.
art. 3 della legge n. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto assolto l'onere motivazionale mediante l'indicazione delle aree attitudinali carenti e delle risultanze dei colloqui e dei test.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato utilizzato per disporre l'esibizione della documentazione relativa ai precedenti accertamenti attitudinali.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
d.lgs. n. 66/2010
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il motivo è stato respinto.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento militare, il giudizio di idoneità attitudinale può fondarsi congiuntamente su test, questionari, colloqui con periti selettori e colloquio psicologico, secondo il protocollo previsto dal bando e dalla disciplina tecnica applicabile.
- I colloqui costituiscono una componente centrale dell'accertamento attitudinale, poiché consentono l'osservazione diretta e personalizzata delle capacità cognitive, relazionali, comunicative ed emotive del candidato, non integralmente rilevabili mediante test standardizzati.
- I test di personalità hanno funzione istruttoria e non sono autosufficienti: le loro risultanze possono essere verificate e integrate attraverso l'osservazione diretta del candidato nei colloqui, soprattutto quando emergano indicatori di rappresentazione idealizzata o distorta della propria personalità.
- Il giudizio di non idoneità attitudinale è adeguatamente motivato quando indica le aree del profilo ideale ritenute carenti e tali conclusioni risultano coerenti con le relazioni degli specialisti, gli esiti dei test e i colloqui svolti; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione tecnica salvo manifesta irragionevolezza, abnormità o inattendibilità.
- Nelle selezioni per il reclutamento militare, il positivo servizio prestato in altro corpo o le valutazioni periodiche dei superiori non vincolano la commissione concorsuale, perché hanno oggetto, funzione e finalità differenti rispetto alla valutazione prospettica dell'idoneità al ruolo specifico.
- Il precedente giudizio di idoneità attitudinale conseguito in una diversa procedura non vincola la commissione del nuovo concorso in forza del principio di irripetibilità dell'accertamento; il precedente costituisce un elemento istruttorio da valutare nel complesso e non determina, in caso di esito difforme, un obbligo di motivazione aggravata.
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