Cassazione Penale, Sentenza n. 16757/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione. I primi due motivi sono stati assorbiti dall'annullamento per estinzione del reato. È stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna del Tribunale di Modena (condanna a mesi 10 di reclusione e euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art.640 c.p.). Con i primi due motivi deduceva violazione degli artt. 544 e 585 c.p.p. e dell'art. 1 della legge 742/1969, nonché carenza di motivazione sulla ritenuta tardività dell'impugnazione, sostenendo che il deposito dell'atto di appello fosse avvenuto entro il termine di 45 giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett. C), considerata la sospensione dei termini feriali. Con il terzo motivo chiedeva il riconoscimento dell'estinzione del reato per remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato di cui era accusato l'imputato (truffa). Nel provvedimento è richiamata solo come indicazione del fatto-reato; la decisione si fonda però sull'estinzione successiva per remissione di querela e non sull'accertamento di tale norma.
art. 585 cod. proc. pen. (comma 1, lett. C))
Prevede il termine per proporre l'appello (45 giorni per la impugnazione). La difesa deduceva che il termine dovesse essere computato tenendo conto della sospensione feriale; tuttavia la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito la questione perché il reato si è estinto, rendendo irrilevante la valutazione sulla tempestività.
art. 544 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra le censure procedurali; la Corte di Cassazione non ha affrontato un'interpretazione sostanziale di questa norma poiché i motivi relativi alla ammissibilità/termine sono stati assorbiti dall'annullamento per estinzione del reato.
art. 1 legge 742/1969
Prevede la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. La difesa ha invocato questa norma per la ricalcolazione del termine di impugnazione; anche su questo punto la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito perché ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione di querela, se validamente proposta dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio delle sentenze relative al fatto estinto.
- Se il reato si estingue durante il pendente del procedimento (anche prima della scadenza del termine per ricorso in cassazione), le censure procedurali sulla tempestività dell'impugnazione possono risultare assorbite e non essere valutate nel merito.
- La contestazione della tempestività di un impugnazione per effetto della sospensione dei termini feriali (legge 742/1969) è una questione tecnica che va provata con documenti puntuali; tuttavia, se interviene una causa di estinzione del reato, tale questione può diventare priva di rilievo.
- Anche quando la condanna viene annullata per estinzione del reato, il giudice può comunque irrogare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente la remissione di querela e l'eventuale accettazione, e valutare l'impatto di una estinzione del reato sulle impugnazioni pendenti prima di insistere su questioni procedurali accessorie.
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