Cassazione Civile, Ordinanza n. 04357/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a dipendenti civili del Ministero della difesa destinati presso sedi estere. I ricorrenti sostenevano che, dopo la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, il loro trattamento fosse regolato soltanto dalla contrattazione collettiva e che quindi non fossero applicabili la legge n. 838/1973 e l’art. 1809 del d.lgs. n. 66/2010; in particolare contestavano il cumulo dell’assegno di sede con l’indennità di amministrazione e con l’indennità integrativa speciale. Deducevano, tra l’altro, violazione di norme di legge e costituzionali, assumendo che l’indennità di amministrazione e l’assegno di sede avessero natura diversa e che la prima non potesse essere esclusa dal trattamento dovuto all’estero. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati, ha richiamato la disciplina del d.P.R. n. 18/1967 tramite i rinvii normativi contenuti nella legge n. 838/1973 e nel d.lgs. n. 66/2010, e ha distinto la questione dell’i.i.s. da quella dell’indennità di amministrazione. Quanto alla sola indennità di amministrazione, ha preso atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del d.l. n. 138/2011, nella parte in cui escludeva tale voce dal trattamento economico per il servizio all’estero nei rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo applicabile al personale civile assegnato all’estero la disciplina del d.P.R. n. 18/1967 richiamata dalla legge n. 838/1973 e dal d.lgs. n. 66/2010, e ha accolto il terzo motivo, limitatamente alla questione dell’indennità di amministrazione, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità dell’art. 1-bis del d.l. n. 138/2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi affermati sulla normativa applicabile e sulla natura dell’indennità di amministrazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 838/1973
È ritenuto ancora rilevante tramite il rinvio al d.P.R. n. 18/1967 e non superato dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico.
art. 170 d.P.R. n. 18/1967
Costituisce la disciplina applicabile al trattamento economico del personale all’estero, richiamata dalle norme successive; consente il cumulo con le voci retributive fisse e continuative e non con gli emolumenti esclusi dalla relativa struttura normativa.
art. 1809 d.lgs. n. 66/2010
Non è riferibile al solo personale militare, ma richiama il servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero e rinvia alla disciplina del d.P.R. n. 18/1967.
artt. 69, comma 1, e 71, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Sono ritenuti non applicabili, perché la disciplina del trattamento economico del personale assegnato alle sedi estere è stata successivamente rivista dal legislatore e non è stata oggetto di disapplicazione espressa da parte della contrattazione collettiva.
artt. 1525-1532 d.lgs. n. 66/2010
Indicano che per il personale civile il rapporto è regolato dalle norme e dai contratti dell’impiego pubblico privatizzato, salvo diversa disciplina speciale dettata dal medesimo decreto.
art. 20, comma 3, CCNL comparto Ministeri
È richiamato come disposizione che presuppone la disciplina legale del trattamento estero e non la sostituisce integralmente.
art. 1-bis d.l. n. 138/2011
Norma di interpretazione autentica poi dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva l’indennità di amministrazione dal trattamento economico complessivo per il servizio all’estero per le fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti ordinanze della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost.
Richiamati nel passaggio relativo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del d.l. n. 138/2011.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale nella dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel regime del personale civile della pubblica amministrazione assegnato all’estero, la contrattualizzazione dell’impiego pubblico non esclude automaticamente l’applicazione di una disciplina speciale successivamente modificata dal legislatore e richiamata da norme settoriali.
- Quando una disposizione speciale rinvia a una disciplina previgente del trattamento economico per il servizio all’estero, il rinvio opera anche per il personale civilizzato, salvo espressa deroga o incompatibilità normativa.
- L’assegno di sede ha funzione compensativa dei maggiori oneri e disagi connessi al servizio all’estero e si coordina con le voci retributive fisse e continuative previste per l’interno secondo la disciplina speciale richiamata.
- L’indennità di amministrazione, se qualificata come voce fissa, continuativa e generalizzata della retribuzione accessoria, rientra tra gli emolumenti cumulabili con l’assegno di sede secondo l’assetto normativo speciale, salvo diversa disposizione valida ed efficace.
- Una norma di interpretazione autentica può essere disapplicata nel caso in cui la Corte costituzionale ne dichiari l’illegittimità per la parte retroattiva che incide su rapporti già sorti, con conseguente riespansione della disciplina originaria favorevole al cumulo.
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