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Ordinanza

Ordinanza n. 457/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: precedente sentenza di ottemperanza nella parte relativa alla nomina del Commissario ad acta per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza promosso dalla società per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Palmi, il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso con sentenza n. 244/2026, ordinando al Comune di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni e nominando, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un ufficiale della Guardia di Finanza quale Commissario ad acta. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ha successivamente chiesto la revoca della designazione e la sostituzione del commissario per ragioni istituzionali, indicate nell’istanza.

La decisione

Il TAR accoglie l’istanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Revoca la nomina dell’ufficiale della Guardia di Finanza quale Commissario ad acta e nomina in sua sostituzione il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio dotato delle necessarie competenze. Il commissario dovrà dare esecuzione al titolo giudiziale secondo quanto stabilito nella precedente sentenza di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla formale richiesta della società ricorrente, corredata dalla dichiarazione della perdurante inottemperanza del Comune e comunicata anche al TAR. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza n. 244/2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione all’anzidetto provvedimento

    La disposizione costituisce la base del potere del giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale e di nominare un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può revocare la precedente designazione del Commissario ad acta e sostituirlo con altro soggetto quando sopravvengano ragioni istituzionali idonee a giustificare la modifica dell’incarico.
  • La sostituzione del Commissario ad acta può essere accompagnata dall’attribuzione della facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio di appartenenza, purché dotato delle competenze necessarie all’esecuzione del titolo giudiziale.
  • Quando il commissario è nominato per l’eventuale persistente inottemperanza dell’amministrazione, l’attività commissariale può essere subordinata a una formale richiesta della parte vittoriosa corredata dall’attestazione dell’inadempimento e comunicata al giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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