Cassazione Penale, Sentenza n. 34857/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con ordinanza dell’8 maggio 2026 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame, previa esclusione del pericolo di fuga, contro l’ordinanza del 16 marzo 2026 che, contestualmente alla condanna dell’imputato a quindici anni di reclusione, gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. All’imputato erano contestati la partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra, famiglia di Roccella (capo 1), la detenzione continuata e aggravata, in concorso, di cocaina a fini di spaccio (capo 61) e la tentata estorsione pluriaggravata, in concorso, ai danni di una persona offesa (capo 74). Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., il ricorrente denunciava violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1-bis e 3, e 292, comma 2, lett. c), c.p.p., nonché manifesta illogicità e lacunosità della motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Contestava che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, relative a fatti anteriori al 2015, potessero dimostrare un pericolo attuale; sottolineava che i reati-scopo e gli elementi investigativi richiamati riguardavano il periodo 2019-2020, che dal 2020 era rimasto libero senza che gli fossero attribuiti nuovi reati e che aveva svolto un’attività lavorativa lecita di autotrasportatore dal 6 giugno 2023 fino all’arresto. Rilevava inoltre che la tentata estorsione sarebbe proseguita sino al Natale 2019, la detenzione di cocaina si sarebbe svolta dal 3 al 29 ottobre 2019 e la partecipazione mafiosa era contestata sino all’esecuzione della misura del 17 maggio 2022. Deduceva che il Tribunale non aveva indicato condotte successive, elementi sopravvenuti o un effettivo incremento del rischio rispetto al 2022, né aveva adeguatamente considerato l’assenza di collegamenti criminali, la mancata commissione di reati durante il periodo di libertà e il solo precedente per rapina del 1996. Contestava infine la mancata autonoma valutazione richiesta dall’art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato che la sentenza di condanna a quindici anni di reclusione costituiva un fatto nuovo idoneo a legittimare l’adozione della misura coercitiva e, per il reato associativo contestato, a fondare la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva verificato che la valutazione cautelare tenesse conto dell’esito del procedimento e delle modalità del fatto accertato, come richiesto dall’art. 275, comma 1-bis, c.p.p. La presunzione relativa di pericolosità non è superata dal solo decorso del tempo: nel caso concreto, il periodo trascorso e l’attività lavorativa lecita non dimostravano la rescissione dei legami con l’associazione, considerati la gravità della condotta, la lunga militanza nell’ambiente mafioso, la disponibilità verso gli associati, la commissione di reati-scopo e la mancata emersione di elementi di effettivo distacco. La Corte ha ritenuto logica e non contraddittoria la motivazione del Tribunale anche quanto al rilievo delle dichiarazioni del collaboratore, pur riferite a fatti anteriori al 2015. Ha respinto come manifestamente infondata anche la censura relativa all’art. 292 c.p.p.: l’autonoma valutazione prevista da tale norma riguarda il giudice che applica la misura inaudita altera parte, non l’ordinanza del tribunale del riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
la suddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo
Per i reati cui si applica la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, c.p.p., il pericolo di reiterazione è presunto, salvo prova contraria; il mero decorso del tempo, isolatamente considerato, non è sufficiente a escluderne attualità e concretezza.
art. 275, comma 1-bis, c.p.p.
il Tribunale di Palermo ha anche verificato come nell’ordinanza “genetica” l’esame delle esigenze cautelari fosse avvenuto tenendo conto anche dell’esito del procedimento e delle modalità del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna (penultimo capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata), in conformità, quindi, alla previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 275 cod. proc. pen.
La valutazione delle esigenze cautelari deve considerare anche l’esito del procedimento e le modalità del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna.
art. 275, comma 3, c.p.p.
la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.
Per i reati contemplati dalla disposizione opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 c.p.p.
art. 292, comma 2, c.p.p.
l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, atteso che tale adempimento è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte, per garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante
L’obbligo di autonoma valutazione previsto dall’art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda il provvedimento originario del giudice che applica la misura senza contraddittorio e non si estende, a pena di nullità, all’ordinanza del tribunale del riesame.
art. 416-bis c.p.
nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che è prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
In presenza di gravi indizi per il delitto di associazione mafiosa, opera la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere.
art. 616, comma 1, c.p.p.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di condanna costituisce un fatto nuovo che può legittimare l’adozione di una misura coercitiva personale, anche in presenza di un precedente giudicato cautelare; se la condanna riguarda un reato contemplato dall’art. 275, comma 3, c.p.p., può inoltre concorrere a fondare la presunzione relativa di pericolosità.
- Per i reati associativi cui si applica l’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere è speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 c.p.p. e pone l’esigenza di valutare le ragioni di esclusione della presunzione quando siano dedotte dalla parte o risultino dagli atti.
- Il mero decorso di un apprezzabile periodo di tempo tra i fatti e l’applicazione della misura ha valenza neutra e, da solo, non prova l’irreversibile allontanamento dell’interessato dall’associazione; può essere considerato, insieme ad altri elementi obiettivi e concreti, nella valutazione di un effettivo distacco, da apprezzare anche in rapporto alla gravità della condotta.
- Il lavoro lecito e il trascorrere del tempo non dimostrano di per sé la cessazione dei rapporti con un’associazione mafiosa: possono coesistere con il mantenimento di una disponibilità verso il sodalizio, se la persona continua a vivere nel territorio di operatività dell’associazione e non emergono elementi di rescissione dei legami.
- L’obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari previsto dall’art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda il giudice che applica la misura inaudita altera parte e non si applica, a pena di nullità, all’ordinanza del tribunale del riesame.
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