Sentenza del 26/10/2015 n. 2171 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità a un cassonetto luminoso e a un cassonetto luminoso bifacciale collocati sul muro esterno dell'ufficio postale. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per gli avvisi al pubblico. La società concessionaria ha impugnato tale decisione sostenendo che l'esenzione riguarda esclusivamente gli avvisi esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, e non quelli installati sui muri esterni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società concessionaria e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento per l'anno 2011. Ha ritenuto che i manufatti fossero collocati all'esterno, sul muro dell'ufficio postale, e quindi non rientrassero nell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 507/1993. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 100 euro per le spese del giudizio d'appello, oltre agli eventuali accessori di legge.
Norme richiamate
Articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali.
L'esenzione è stata interpretata restrittivamente: riguarda gli avvisi collocati nelle vetrine o sulle porte d'ingresso, ma non quelli installati sul muro esterno dell'edificio. La collocazione fisica del messaggio pubblicitario è quindi determinante.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere applicate nei limiti espressamente previsti dalla norma e non possono essere estese a situazioni solo analoghe.
- Per l'imposta sulla pubblicità, occorre distinguere tra messaggi esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso, potenzialmente esenti, e impianti o pannelli collocati sui muri esterni, normalmente soggetti a imposta.
- La documentazione fotografica può essere decisiva per dimostrare l'effettiva collocazione dell'insegna o del pannello pubblicitario.
- La presenza di una funzione informativa o di servizio del messaggio, come nel caso della scritta "POSTAMAT", non determina automaticamente l'esenzione se il supporto è collocato in una posizione non contemplata dalla norma.
- In situazioni analoghe, bisogna verificare sia il contenuto del messaggio sia le caratteristiche, la visibilità e soprattutto la posizione materiale del supporto pubblicitario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ott 2015Sentenza del 26/10/2015 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 26 ott 2015Sentenza del 26/10/2015 n. 575 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 26 ott 2015Sentenza del 26/10/2015 n. 735 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 26 ott 2015Sentenza del 26/10/2015 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 ott 2015Sentenza del 26/10/2015 n. 1117 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 ott 2015Sentenza del 26/10/2015 n. 1611 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →