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Sentenza

Sentenza del 26/10/2015 n. 2171 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità a un cassonetto luminoso e a un cassonetto luminoso bifacciale collocati sul muro esterno dell'ufficio postale. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per gli avvisi al pubblico. La società concessionaria ha impugnato tale decisione sostenendo che l'esenzione riguarda esclusivamente gli avvisi esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, e non quelli installati sui muri esterni.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società concessionaria e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento per l'anno 2011. Ha ritenuto che i manufatti fossero collocati all'esterno, sul muro dell'ufficio postale, e quindi non rientrassero nell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 507/1993. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 100 euro per le spese del giudizio d'appello, oltre agli eventuali accessori di legge.

Norme richiamate

  • Articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

    Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali.

    L'esenzione è stata interpretata restrittivamente: riguarda gli avvisi collocati nelle vetrine o sulle porte d'ingresso, ma non quelli installati sul muro esterno dell'edificio. La collocazione fisica del messaggio pubblicitario è quindi determinante.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali devono essere applicate nei limiti espressamente previsti dalla norma e non possono essere estese a situazioni solo analoghe.
  • Per l'imposta sulla pubblicità, occorre distinguere tra messaggi esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso, potenzialmente esenti, e impianti o pannelli collocati sui muri esterni, normalmente soggetti a imposta.
  • La documentazione fotografica può essere decisiva per dimostrare l'effettiva collocazione dell'insegna o del pannello pubblicitario.
  • La presenza di una funzione informativa o di servizio del messaggio, come nel caso della scritta "POSTAMAT", non determina automaticamente l'esenzione se il supporto è collocato in una posizione non contemplata dalla norma.
  • In situazioni analoghe, bisogna verificare sia il contenuto del messaggio sia le caratteristiche, la visibilità e soprattutto la posizione materiale del supporto pubblicitario.

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