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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36473/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali di una società assicurativa. L'Ufficio, ritenendo tardiva oltre novanta giorni la dichiarazione dell'anno precedente, disconosce crediti d'imposta esposti dalla società e iscrive a ruolo imposte, sanzioni e interessi, notificando cartella di pagamento. La contribuente impugna la cartella e vince in primo e secondo grado. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, da un lato, nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione delle norme sul processo tributario e, dall'altro, violazione della disciplina del controllo automatizzato e delle sanzioni. Nelle more, la società chiede la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Amministrazione nega l'istanza assumendo che la controversia riguardi un atto di mera riscossione e sanzioni non definibili. La società impugna i dinieghi sostenendo che la cartella abbia natura sostanzialmente impositiva, perché costituisce il primo atto con cui è stata portata a conoscenza la pretesa fiscale e riguarda il disconoscimento di crediti d'imposta, non un mero omesso versamento. I ricorsi contro i dinieghi vengono accolti perché la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6 citato.

La decisione

La Corte accoglie i ricorsi della società avverso i dinieghi di definizione agevolata, dichiara estinto il giudizio e la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. 119/2018. Conseguentemente assorbe il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di merito e il ricorso incidentale della società. Le spese dei ricorsi successivi sono compensate per l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite; le spese del giudizio sulla sentenza di appello restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte considera la cartella emessa in sede di controllo automatizzato come primo atto della pretesa quando manca un previo avviso di accertamento; in tale ipotesi la controversia può avere natura sostanzialmente impositiva e rientrare nella definizione agevolata.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come base del controllo automatizzato anche ai fini IVA; la cartella emessa in tale sede è trattata come primo atto di conoscenza della pretesa se non preceduta da altri atti.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È richiamato dall'Ufficio per sostenere l'irrogazione di sanzioni per ritardo o omesso pagamento; la Corte, seguendo l'arresto nomofilattico, afferma che anche le sole sanzioni collegate al tributo possono essere definite se il rapporto principale è definito.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    È richiamato nel motivo dell'Ufficio sulla tardività della dichiarazione; non costituisce ostacolo alla definibilità della lite quando la cartella è il primo atto impositivo e il credito è stato disconosciuto.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma invocata nel motivo di nullità della sentenza per motivazione inadeguata; resta assorbita per effetto dell'accoglimento delle istanze di definizione agevolata.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza; assorbito dall'estinzione del giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione della sentenza di merito; il motivo resta assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione; il tema è assorbito dall'esito sulla definizione agevolata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla contribuente per omessa pronuncia su questioni relative alla cartella e alle spese; i relativi motivi sono assorbiti.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte non entra nel merito per assorbimento.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato sulla regolazione delle spese di lite; il motivo resta assorbito o non esaminato nel merito.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    È interpretato in senso ampio: sono definibili anche le controversie sulla cartella emessa in controllo automatizzato quando essa è il primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale, nonché le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi se il rapporto principale è definito.

  • art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Consente la definizione agevolata anche delle sole sanzioni collegate ai tributi quando il rapporto sul tributo sia stato definito con altra modalità, inclusi annullamento dell'atto, conciliazione, definizione agevolata o pagamento tardivo.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Le spese del giudizio sulla definizione agevolata seguono la disciplina speciale richiamata dalla Corte, con oneri lasciati a carico della parte che li ha anticipati.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cartella, quando primo atto della pretesa, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per contestare il merito della pretesa tributaria.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, una cartella emessa all'esito del controllo automatizzato può assumere natura sostanzialmente impositiva quando costituisce il primo e unico atto con cui il contribuente viene reso edotto della pretesa fiscale; in tal caso la controversia è suscettibile di definizione agevolata.
  • Ai fini della definizione ex art. 6 d.l. 119/2018, non rileva il solo nomen iuris dell'atto, ma la sua funzione concreta: se la cartella disconosce un credito d'imposta o comunica per la prima volta una pretesa determinata nel quantum, la lite può rientrare tra quelle definibili.
  • Sono definibili anche le controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate ai tributi quando il rapporto principale sul tributo sia stato definito con altra modalità, compreso il pagamento, l'annullamento dell'atto o una precedente definizione agevolata.
  • Quando la domanda di definizione agevolata è accolta, il giudizio principale e le censure sulle sentenze di merito restano assorbiti e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che risolve un contrasto interpretativo, le spese dei giudizi relativi alle istanze di definizione agevolata possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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