Cassazione Penale, Sentenza n. 44328/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 avverso la confisca di prevenzione, deducendo prova nuova costituita da pronunce favorevoli ad altri soggetti (Cesarano Mafalda e Nunziato Aniello) e sostenendo omissione o carenza motivazionale della corte di appello nella valutazione di tale documentazione. In particolare si sosteneva che le decisioni intervenute a seguito di rinvio avrebbero confermato il valore probatorio delle scritture attestanti la provenienza lecita della provvista impiegata per l'acquisto degli immobili, e che la Corte di cassazione avrebbe errato nel non valutare analoghe doglianze a favore della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivo non consentito: la presunta 'prova nuova' dedotta non è idonea a costituire res nova in quanto le sentenze invocate sono state pronunciate inter alios, riguardavano oggetti diversi (saldi attivi di rapporti bancari e assicurativi e non immobili) e si fondavano su ragioni di decisione diverse rispetto al caso della ricorrente (esistenza di incapienza reddituale e fittizia intestazione nel caso della Annunziata). La Corte ha ritenuto che l'apparato motivazionale dell'impugnato provvedimento fosse adeguato e che non sussistesse una svista della giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 159/2011
La prova nuova ai fini della revocazione per confisca di prevenzione deve essere o sopravvenuta dopo la definitiva conclusione del procedimento oppure preesistente ma incolpevolmente scoperta; non rientrano nella nozione di prova nuova le pronunce rese inter alios o decisioni che concernono materia o ratio decidendi diversa rispetto al caso oggetto di revocazione.
art. 606 lett. c) c.p.p.
Motivazione del ricorso per cassazione richiede vizio di motivazione effettivo; il vizio dedotto (presunta motivazione omessa) deve consistere in una reale mancanza dei requisiti minimi di completezza, coerenza e logicità dell'itinerario argomentativo, non in una semplice divergenza di valutazione.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione ai corretti limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata era sufficientemente articolata e rispondeva ai punti sollevati dall'istanza di revocazione.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione, dichiarato il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se vi sono profili di colpa, a una somma a titolo di ammenda; nella specie è stata disposta la condanna alla cassa delle ammende per euro 3.000.
Massime di principio
- Per essere qualificata come 'prova nuova' ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 occorre che la prova sia realmente sopravvenuta dopo la definitiva conclusione del procedimento oppure fosse preesistente ma incolpevolmente sconosciuta: decisioni riguardanti altri soggetti (inter alios) o aventi ratio decidendi diversa difficilmente sono utilizzabili come res nova.
- Le pronunce favorevoli a terzi che riguardano oggetti diversi (es. saldi bancari versus beni immobili) non automaticamente travolgono valutazioni già compiute su altri elementi di fatto quali incapienza reddituale o fittizia intestazione; occorre una identità di oggetto, di parti e di ratio decidendi per poterne trarre efficacia di prova nuova.
- L'asserita omissione o carenza motivazionale deve essere concreta e dimostrabile: non è sufficiente lamentare un 'confronto sfuggito' se dal provvedimento risulta che i punti essenziali sono stati esaminati con adeguata sintesi logica.
- Chi propone revocazione deve inquadrare il nuovo elemento nei limiti precisi previsti dall'art. 28 e mostrare in che modo esso disarticola effettivamente il complesso probatorio precedente; tentativi di riaprire questioni già esaurite in sede propria sono inammissibili.
- Se si intende fare leva su decisioni della Corte di cassazione, è necessario dimostrare la sovrapponibilità dei profili giuridici e fattuali, nonché che la decisione invocata abbia pronunciato un principio applicabile al caso concreto del ricorrente.
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