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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44328/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 avverso la confisca di prevenzione, deducendo prova nuova costituita da pronunce favorevoli ad altri soggetti (Cesarano Mafalda e Nunziato Aniello) e sostenendo omissione o carenza motivazionale della corte di appello nella valutazione di tale documentazione. In particolare si sosteneva che le decisioni intervenute a seguito di rinvio avrebbero confermato il valore probatorio delle scritture attestanti la provenienza lecita della provvista impiegata per l'acquisto degli immobili, e che la Corte di cassazione avrebbe errato nel non valutare analoghe doglianze a favore della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivo non consentito: la presunta 'prova nuova' dedotta non è idonea a costituire res nova in quanto le sentenze invocate sono state pronunciate inter alios, riguardavano oggetti diversi (saldi attivi di rapporti bancari e assicurativi e non immobili) e si fondavano su ragioni di decisione diverse rispetto al caso della ricorrente (esistenza di incapienza reddituale e fittizia intestazione nel caso della Annunziata). La Corte ha ritenuto che l'apparato motivazionale dell'impugnato provvedimento fosse adeguato e che non sussistesse una svista della giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    La prova nuova ai fini della revocazione per confisca di prevenzione deve essere o sopravvenuta dopo la definitiva conclusione del procedimento oppure preesistente ma incolpevolmente scoperta; non rientrano nella nozione di prova nuova le pronunce rese inter alios o decisioni che concernono materia o ratio decidendi diversa rispetto al caso oggetto di revocazione.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Motivazione del ricorso per cassazione richiede vizio di motivazione effettivo; il vizio dedotto (presunta motivazione omessa) deve consistere in una reale mancanza dei requisiti minimi di completezza, coerenza e logicità dell'itinerario argomentativo, non in una semplice divergenza di valutazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai corretti limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata era sufficientemente articolata e rispondeva ai punti sollevati dall'istanza di revocazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, dichiarato il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se vi sono profili di colpa, a una somma a titolo di ammenda; nella specie è stata disposta la condanna alla cassa delle ammende per euro 3.000.

Massime di principio

  • Per essere qualificata come 'prova nuova' ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 occorre che la prova sia realmente sopravvenuta dopo la definitiva conclusione del procedimento oppure fosse preesistente ma incolpevolmente sconosciuta: decisioni riguardanti altri soggetti (inter alios) o aventi ratio decidendi diversa difficilmente sono utilizzabili come res nova.
  • Le pronunce favorevoli a terzi che riguardano oggetti diversi (es. saldi bancari versus beni immobili) non automaticamente travolgono valutazioni già compiute su altri elementi di fatto quali incapienza reddituale o fittizia intestazione; occorre una identità di oggetto, di parti e di ratio decidendi per poterne trarre efficacia di prova nuova.
  • L'asserita omissione o carenza motivazionale deve essere concreta e dimostrabile: non è sufficiente lamentare un 'confronto sfuggito' se dal provvedimento risulta che i punti essenziali sono stati esaminati con adeguata sintesi logica.
  • Chi propone revocazione deve inquadrare il nuovo elemento nei limiti precisi previsti dall'art. 28 e mostrare in che modo esso disarticola effettivamente il complesso probatorio precedente; tentativi di riaprire questioni già esaurite in sede propria sono inammissibili.
  • Se si intende fare leva su decisioni della Corte di cassazione, è necessario dimostrare la sovrapponibilità dei profili giuridici e fattuali, nonché che la decisione invocata abbia pronunciato un principio applicabile al caso concreto del ricorrente.

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