Sentenza n. 569/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia. Ha dedotto e documentato la notificazione della sentenza all’amministrazione, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha documentato che il beneficio era stato accreditato alla ricorrente il 12 gennaio 2026 mediante voucher nel borsellino elettronico della Carta docente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto l’effettiva e integrale soddisfazione del credito riconosciuto dalla sentenza ottemperanda. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 250 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto presupposto per la proposizione del ricorso per ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
È la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- Per l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione di una sentenza di condanna o di accertamento, il ricorso per ottemperanza può essere proposto dopo la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
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