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Sentenza

Sentenza n. 673/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza formatosi sulla sentenza n. 151/2025 del Tribunale di Avezzano, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 151/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 151/2025 del Tribunale di Avezzano, che lo aveva condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente 1.000 euro, quale contributo per la formazione relativo a due annualità. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato l'accredito; il ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto adempimento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito intervenuto nelle more ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede esecutiva. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso, comprovate anche dall'adempimento sopravvenuto. Le spese sono state liquidate in 800 euro, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale intervenuto durante il processo soddisfa la pretesa esecutiva e comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie al titolo giudiziale nelle more del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale se il ricorso era ammissibile e fondato al momento della proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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