Cassazione Penale, Sentenza n. 10026/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tricarico era stato condannato per aver attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 19/11/2018, un reddito per il 2017 pari a Euro 4.800 non avendo indicato le somme percepite dalla vendita di un fabbricato ereditato (venduto il 16/03/2017 per Euro 46.300). Ha impugnato la conferma della condanna sostenendo che il ricavo della vendita non costituisce "reddito" ai fini degli artt. 67 e ss. del TUIR se non quando genera plusvalenza, e dunque non sarebbe rilevante per il calcolo dei requisiti per il patrocinio; in subordine ha contestato la sussistenza del dolo generico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno computate tutte le risorse a disposizione del richiedente, comprese quelle esenti o soggette a tassazione separata, nonché i proventi derivanti dalla vendita di beni acquisiti per successione. Ha ritenuto inoltre provato il dolo generico per l'omissione volontaria nella dichiarazione (l'errore sul concetto fiscale di "reddito" è inescusabile poiché la disciplina rilevante è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 95, art. 79 comma 1, lett. c))
Norme del DPR richiamate in relazione al reato di falsa attestazione nella procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la disciplina del patrocinio è applicata per valutare l'illiceità dell'omissione
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 76)
L'art. 76 (sulla responsabilità per dichiarazioni mendaci nelle autocertificazioni) è richiamato per affermare che l'errore sul concetto di reddito non è inescusabile quando la materia è disciplinata e richiamata dalla norma penale
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), artt. 67 e ss.
Il ricorrente invocava la definizione fiscale di reddito (plusvalenze); la Suprema Corte ha però affermato che, ai fini del patrocinio, il concetto di "risorse" da valutare è più ampio e comprende anche proventi della vendita di beni ereditati, anche se fiscalmente non imponibili come plusvalenza
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3 e 25)
Gli argomenti costituzionali sollevati (uguaglianza, legalità della fattispecie penale) sono stati ritenuti non ostativi alla corretta interpretazione della normativa sul patrocinio e alla qualificazione della condotta come reato
Codice penale, art. 47
Riferimento all'errore come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che l'errore sul concetto di reddito sia inescusabile perché la disciplina rilevante è normativa richiamata dalla norma incriminatrice
Sentenza Corte Costituzionale n. 382/1985
Interpretazione costituzionale che include nella nozione di reddito, ai fini del patrocinio, le risorse di qualsiasi natura a disposizione del richiedente, inclusi gli aiuti economici significativi da terzi
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 4 n. 44140/2014; Sez. 4 n. 38486/2008; Sez. 3 n. 25194/2011)
Precedenti che consolidano il principio che per il calcolo dei limiti di reddito per il patrocinio rilevano anche redditi esenti o non soggetti a imposizione e che l'omissione è rilevante penalmente
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere valutate tutte le risorse possedute dal richiedente, comprese quelle esenti o soggette a tassazione separata e i proventi derivanti dalla vendita di beni acquisiti per successione.
- L'omissione di somme o risorse nella dichiarazione sostitutiva per il patrocinio può costituire reato; l'errore interpretativo sul concetto fiscale di "reddito" è normalmente inescusabile se la disciplina è richiamata dalla norma incriminatrice.
- In caso di dubbio sulla rilevanza fiscale di una somma (es. prezzo di vendita di un bene ereditato), conviene dichiarare la risorsa e allegare documentazione/giustificativi oppure chiedere chiarimenti amministrativi per evitare rischi penali.
- Aiuti economici da terzi o familiari, se significativi e ricorrenti o concretamente apprezzabili, possono essere computati tra le risorse rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
- La prova del dolo può essere fornita anche per via presuntiva (tenore di vita, documenti, coincidenze temporali); pertanto la completezza e la correttezza documentale nell'istanza sono determinanti per evitare responsabilità penale.
- Se si intende contestare la valutazione di merito sulla natura reddituale di una somma, è necessario produrre argomentazioni giuridico-fiscali e documentazione specifica in sede di merito e, se del caso, in sede tributaria, perché il sollevamento di questioni interpretative non garantisce l'automatica esclusione di responsabilità penale.
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