Sentenza n. 1080/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale, prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la disciplina regionale relativa al contenimento delle liste d'attesa, che impone alla struttura privata accreditata, quando non sia possibile assicurare la prestazione entro i tempi della classe di priorità e non siano disponibili altre strutture del territorio, di erogare la prestazione in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo all'utente soltanto l'eventuale ticket. Sono stati dedotti: contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo inciderebbe sulla programmazione annuale dell'attività e sul rispetto del budget contrattuale; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, per l'imposizione di prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o personale imposta senza base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per l'incidenza sostanzialmente espropriativa sul diritto al corrispettivo delle prestazioni; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici; infine, carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i sei motivi di impugnazione. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dopo che la ricorrente, informata della fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, rilevando che, a fronte dell'espressa rinuncia all'interesse alla definizione del ricorso, non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il riferimento alla normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive delle strutture private accreditate è emerso nel contesto della sopravvenuta perdita di interesse, ma il TAR non ha deciso la legittimità sostanziale degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate, avuto riguardo all'andamento del processo e al mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando la trattazione è finalizzata alla verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui le strutture private accreditate non sarebbero obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa programmati; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 23 Cost.
Norma costituzionale invocata per sostenere che l'imposizione di prestazioni gratuite avrebbe richiesto una base legislativa; il motivo non è stato deciso.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato in relazione alla lesione del diritto al corrispettivo delle prestazioni; il motivo non è stato deciso.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata nel contesto della perdita di interesse, poiché ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo opera anche con riguardo all'interesse a ricorrere: quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, salvo il riscontro dei presupposti processuali necessari per la pronuncia.
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