Cassazione Penale, Ordinanza n. 20886/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare e motivare sull'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato. Il ricorso era quindi diretto contro la decisione resa in sede di patteggiamento in appello e contro la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché, per effetto devolutivo e rinuncia ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice si limita ai capi e punti non rinunciati. Ha quindi applicato la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente l'assenza di colpa del ricorrente.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; una volta accolto l'accordo sulla pena, il giudice non è tenuto a riesaminare motivi rinunciati, né a motivare sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 129 c.p.p.
La Corte esclude che, nel caso di concordato in appello, sia imposto un obbligo di motivazione specifica sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di estinzione, ove tali questioni siano coperte dalla rinuncia ai motivi.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso secondo la procedura de plano.
art. 599, comma 4, c.p.p.
È richiamato come precedente disciplina abrogata, dalla quale la Corte fa rivivere il principio secondo cui il giudice d'appello, nel concordato, non deve motivare sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice d'appello resta circoscritto ai capi e punti non rinunciati dall'imputato, in coerenza con l'effetto devolutivo dell'impugnazione.
- Nel medesimo rito, non è configurabile un autonomo obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la questione attiene a motivi di impugnazione già rinunciati.
- In cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e sui vizi di pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
- La declaratoria di inammissibilità può essere resa de plano e comporta, in assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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