Cassazione Penale, Sentenza n. 5057/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto aveva chiesto che la Casa di reclusione di Spoleto gli consentisse di acquistare riviste in libera vendita non comprese nell'elenco del c.d. "mod. 72". Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto il diniego dell'Amministrazione, ma il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo giurisdizionale di Gatto ritenendo che le limitazioni imposte dal regime speciale dovessero essere proporzionate e che il divieto generale impedisse l'esercizio del diritto all'informazione. Il Ministero della Giustizia ha impugnato in Cassazione sostenendo che il reclamo era generico, che la regolazione delle modalità di acquisto delle pubblicazioni rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41-bis e che non c'era lesione del diritto soggettivo del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il reclamo di Gatto fosse generico e che le corti di merito si siano indebitamente sostituite alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria nel disciplinare le modalità di acquisizione della stampa per i detenuti sottoposti al regime 41-bis. La Corte ha confermato la legittimità delle misure amministrative (in particolare la disciplina attuata con la circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017 e l'uso del "mod. 72") che impongono l'acquisizione tramite canali controllati e che vietano la ricezione diretta dall'esterno, ritenendo tali misure compatibili con i principi costituzionali purché non traducano le restrizioni in una negazione surrettizia dei diritti. In conseguenza, l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza devono essere annullate (con effetti di rimozione del sindacato giurisdizionale rispetto alle scelte amministrative qui contestate).
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Disciplina il regime carcerario speciale e consente limitazioni specifiche (anche in tema di somme, beni e oggetti ricevibili dall'esterno). È norma speciale che legittima misure amministrative restrittive, purché perseguano l'obiettivo di ordine e sicurezza esterna e siano compatibili con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 35-bis Ord. pen.
Prevede il reclamo giurisdizionale contro atti dell'Amministrazione che ledano posizioni giuridiche soggettive qualificate del detenuto; è tuttavia finalizzato a tutelare il diritto soggettivo nel suo nucleo, non le mere modalità organizzative quando queste rientrino nella discrezionalità amministrativa.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Norma richiamata in tema di reclamo giurisdizionale; insieme ad art. 35-bis delimita l'ambito di sindacabilità degli atti amministrativi da parte della magistratura di sorveglianza.
art. 18-ter Ord. pen.
Stabilisce che alcune limitazioni all'ingresso di stampa possono richiedere intervento dell'Autorità giudiziaria; tuttavia non esclude che il regime 41-bis, quale norma speciale, imponga ulteriori limitazioni legittime.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Regolamenta l'organizzazione del circuito detentivo speciale: impone che l'acquisto di stampa avvenga tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato e vieta la ricezione diretta dall'esterno, come misura cautelativa per evitare scambi di messaggi illeciti.
c.d. "mod. 72"
Elenco/catalogo amministrativo delle pubblicazioni autorizzate per i detenuti in regime speciale; l'Amministrazione può limitare l'acquisto alle pubblicazioni inserite nel modello e valutare richieste specifiche.
Sentenza Corte costituzionale n. 122/2017
Ha ritenuto compatibili con la Costituzione le limitazioni previste per il regime speciale, purché l'Amministrazione assicuri canali efficaci per non trasformare le restrizioni in negazione dei diritti fondamentali (es. diritto all'informazione e allo studio).
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale è ammissibile per la lesione del nucleo di un diritto soggettivo, non per contestare ogni scelta organizzativa o modalità di esercizio del diritto demandata alla discrezionalità amministrativa.
- In regime 41-bis l'Amministrazione ha ampia discrezionalità nel regolamentare l'ingresso e la circolazione della stampa; tali misure sono legittime se perseguono finalità di ordine e sicurezza e non sono manifestamente irragionevoli.
- Richieste generiche del detenuto (es. autorizzazione indistinta ad acquistare "qualsiasi" rivista) sono insufficienti: il richiedente deve indicare e motivare la specifica necessità e la rilevanza della pubblicazione rispetto a diritti fondamentali (informazione, studio).
- Le limitazioni devono essere applicate tramite canali "sicuri" (es. impresa di mantenimento, abbonamenti istituzionali); l'Amministrazione è comunque tenuta a garantire che tali canali funzionino in modo efficiente e non producano una negazione effettiva del diritto.
- Il sindacato giudiziario sulle scelte amministrative è possibile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o lesione del nucleo del diritto; i giudici non possono sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di ordine e sicurezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4906/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4908/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →