Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2244/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento della determina del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, s/p, di data 24 aprile 2023, notificata all'odierno ricorrente in data 3 maggio 2023 e del relativo allegato, con la quale si comunica al medesimo l'inflizione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, co. 2, nn. 1-4 del P.R. 737/1981;

Giustizia amministrativa202310723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina del Capo della Polizia recante la destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 1-4, d.P.R. 737/1981

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare irrogata in relazione a una vicenda penale concernente rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento della prostituzione. In sede penale, dopo una condanna di primo grado, sono intervenute la prescrizione del reato di omessa denuncia, l'assoluzione dal reato di concussione aggravata e la condanna definitiva per sfruttamento della prostituzione. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere avviato già al momento della definitività delle singole statuizioni penali relative ai diversi reati e non soltanto dopo la definizione complessiva del procedimento penale. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità, assumendo che il ricorrente fosse stato l'unico dipendente destinatario della destituzione, che la sanzione si fondasse anche su condotte riferibili all'imputazione di concussione poi esclusa e che l'amministrazione non avesse distinto adeguatamente la responsabilità disciplinare da quella penale né considerato la sanzione penale già applicata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla tempestività, ha ritenuto che l'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981 colleghi il termine per l'avvio del procedimento disciplinare alla sentenza penale definitiva e alla conoscenza attuale e qualificata della decisione da parte dell'amministrazione, acquisita mediante comunicazione ufficiale e formale. L'amministrazione può attendere la definizione del procedimento penale complessivo; se avvia il procedimento disciplinare prima, deve sospenderlo fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso concreto, la contestazione degli addebiti del 19 dicembre 2022, notificata il 21 dicembre 2022, è stata ritenuta tempestiva rispetto alla definitività della condanna, intervenuta il 22 novembre 2022. Il TAR ha inoltre escluso che il termine dovesse decorrere dalle decisioni di primo grado o d'appello o separatamente per ciascun reato, rilevando che le condotte erano unite dal vincolo della continuazione e che l'attesa dell'esito penale complessivo tutelava anche l'incolpato, evitando una valutazione frammentaria di fatti sostanzialmente unitari. Non è stato inoltre dimostrato alcun concreto pregiudizio difensivo. Quanto al merito disciplinare, il giudice ha affermato che gli atti e gli accertamenti del procedimento penale, anche quando comprendano prescrizione o assoluzione, possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare, purché l'amministrazione proceda a una valutazione autonoma della rilevanza disciplinare dei fatti e non applichi automaticamente la sanzione sulla base della pronuncia penale. Nel caso concreto l'amministrazione aveva svolto un'istruttoria articolata, acquisito gli atti penali, esaminato le richieste istruttorie dell'interessato e motivato autonomamente la rilevanza disciplinare delle condotte, ravvisando violazioni del giuramento, del senso dell'onore e del senso morale, un grave abuso di autorità e fiducia e una dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio per l'amministrazione. La disparità di trattamento è stata esclusa perché richiede identità assoluta delle situazioni e irragionevole diversità del trattamento; tale identità non ricorreva, anche in ragione del diverso apporto individuale, del contesto, dell'assiduità delle condotte e della posizione apicale ricoperta dal ricorrente. Infine, il TAR ha ritenuto insussistente la sproporzione manifesta della destituzione. La valutazione della gravità dell'illecito e la graduazione della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per vizi macroscopici quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà, non ravvisati nella fattispecie. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981

    quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione

    Il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla sentenza penale definitiva e dalla conoscenza attuale e qualificata della stessa da parte dell'amministrazione, acquisita attraverso mezzi ufficiali e formali.

  • art. 11 d.P.R. 737/1981

    quando l'appartenente alla Polizia di Stato (...) viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato

    L'amministrazione può scegliere di avviare il procedimento disciplinare anche durante il processo penale, ma in tal caso deve sospenderlo fino alla definizione irrevocabile del processo; può anche attendere prudentemente l'esito penale complessivo prima di avviare il procedimento disciplinare.

  • art. 7, comma 2, nn. 1-4, d.P.R. 737/1981

    Le condotte accertate sono state ritenute riconducibili alle ipotesi disciplinari di mancanza del senso dell'onore e del senso morale, grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, grave abuso di autorità e fiducia e dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio per lo Stato o per l'amministrazione.

  • art. 81 c.p.

    Il vincolo della continuazione tra le condotte penali ha contribuito a giustificare una valutazione complessiva della vicenda e l'attesa della definizione dell'intero procedimento penale.

  • artt. 6 e 7 l. 75/1958

    La condanna penale definitiva per sfruttamento della prostituzione è stata considerata elemento fattuale rilevante, ma non automaticamente decisivo, per la distinta valutazione della responsabilità disciplinare.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare connesso a un procedimento penale, il termine per l'avvio previsto dall'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981 decorre dalla sentenza penale definitiva e dalla conoscenza attuale e qualificata della stessa da parte dell'amministrazione, acquisita mediante comunicazione ufficiale e formale; non decorre automaticamente dalle pronunce non definitive né dalla mera conoscenza informale del loro contenuto.
  • Quando i fatti disciplinari coincidono con quelli oggetto di un procedimento penale, l'amministrazione può attendere la definizione complessiva del processo penale prima di avviare il procedimento disciplinare; se lo avvia durante la pendenza del processo, deve sospenderlo fino al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Gli atti e i fatti emersi nel procedimento penale possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare anche in presenza di prescrizione o assoluzione, purché l'amministrazione svolga una autonoma istruttoria e una distinta valutazione della loro rilevanza disciplinare, senza far discendere automaticamente la sanzione dalla pronuncia penale.
  • La disparità di trattamento disciplinare è configurabile soltanto in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di una irragionevole diversità di trattamento; la diversa posizione rivestita, il diverso apporto ai fatti, l'assiduità delle condotte e il ruolo ricoperto possono giustificare sanzioni differenti.
  • La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare appartengono alla discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.