Ordinanza n. 742/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale, determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi e diniego del PAUR per un progetto di discarica, nonché rigetto della richiesta di riesame
Esito
La controversia
La società ha impugnato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, i pareri e gli atti della Commissione tecnica specialistica, la determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, il diniego del PAUR, i pareri negativi degli enti partecipanti, il diniego dell'AIA e il successivo rigetto della richiesta di riesame. Il TAR, con una precedente sentenza, aveva dichiarato il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse e il secondo ricorso per motivi aggiunti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il CGARS, in appello, ha annullato tale sentenza e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. La società ha quindi riassunto tempestivamente il giudizio. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la necessità di sottoporre al contraddittorio delle parti la possibilità di un rinvio pregiudiziale agli organi di nomofilachia sulla questione dell'esatta individuazione delle ipotesi tassative che consentono, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la rimessione della causa al primo giudice in caso di accoglimento dell'appello, evitando sconfinamenti nell'esercizio della giurisdizione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro il giudizio negativo di VIA, la conclusione negativa della conferenza di servizi, il diniego del PAUR, il diniego dell'AIA o il rigetto del riesame. Ha disposto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di sottoporre alle parti la questione relativa alla possibilità di un rinvio pregiudiziale agli organi di nomofilachia concernente l'ambito tassativo dell'art. 105 c.p.a. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione. Il giudizio resta quindi interlocutorio, senza regolazione definitiva delle spese.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
le ipotesi tassative previste dal Codice del Processo Amministrativo, nell’ambito dell’art. 105 c.p.a., per la rimessione della causa al primo giudice in caso di accoglimento dell’appello
La questione sottoposta al contraddittorio riguarda l'esatta individuazione dei casi tassativi in cui, dopo l'accoglimento dell'appello, la causa può essere rimessa al giudice di primo grado.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È utilizzato quale base processuale per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione rilevante ai fini della decisione e assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 363-bis c.p.c.
È richiamato in combinato disposto con l'art. 73, comma 3, c.p.a. in relazione alla possibile attivazione di un rinvio pregiudiziale agli organi di nomofilachia.
Massime di principio
- Prima di adottare una decisione fondata su una questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La rimessione della causa al primo giudice in appello ai sensi dell'art. 105 c.p.a. è soggetta alle ipotesi tassative previste dalla disposizione; l'esatta delimitazione di tali ipotesi costituisce una questione di diritto idonea, secondo il giudice, a giustificare un possibile rinvio pregiudiziale agli organi di nomofilachia.
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