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Sentenza

Sentenza n. 5404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso contro gli atti conclusivi della selezione universitaria per un ricercatore a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Genova per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 11/D1 e nel settore scientifico-disciplinare M-PED/02, Storia della pedagogia. Il TAR aveva accolto il ricorso del candidato non vincitore, ritenendo che la candidata vincitrice non avesse dimostrato il requisito di ammissione consistente in almeno tre anni, anche non consecutivi, di contratti, assegni di ricerca o borse post-dottorato, e ritenendo inoltre sostanzialmente equivalenti ambiti disciplinari diversi da quelli indicati nel bando. Con il primo motivo d’appello la candidata ha sostenuto che i tre fellowship svolti presso tre università canadesi, relativi a progetti distinti e parzialmente sovrapposti nel tempo, fossero autonomamente valutabili e cumulabili ai fini del requisito triennale, poiché il bando e la normativa ammettevano anche analoghi contratti, assegni o borse presso atenei stranieri. Con il secondo motivo ha dedotto che il TAR avesse alterato la lex specialis, equiparando discipline differenti e consentendo una valutazione eccessivamente favorevole dei titoli e delle pubblicazioni dell’appellato, benché il bando richiedesse esperienza nello specifico settore della storia della pedagogia. L’appellato ha sostenuto la necessità di un’interpretazione rigorosa dei requisiti di accesso alla procedura e l’impossibilità di cumulare periodi sovrapposti di attività di ricerca all’estero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Quanto al requisito triennale, ha rilevato che la disciplina applicabile, costituita dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nella versione vigente nel 2022, ammetteva anche analoghi contratti, assegni o borse presso atenei stranieri. Il bando consentiva espressamente la valutazione di percorsi formativi esteri. I tre incarichi svolti in Canada erano collegati a progetti distinti, presso tre università e sotto la supervisione di differenti professori; la loro durata era correlata al carico di lavoro e al conseguimento di obiettivi specifici. Poiché i progetti risultavano conclusi e svolti nel rispetto delle regole dell’ordinamento universitario canadese, i relativi periodi dovevano essere considerati autonomamente valutabili e cumulabili, anche in presenza di parziale sovrapposizione temporale. Il Collegio ha quindi ritenuto erronea la conclusione del TAR circa l’assenza del requisito di partecipazione. Ha inoltre accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima l’equiparazione tra discipline diverse e rilevando che la valutazione doveva rispettare il settore scientifico-disciplinare espressamente indicato dal bando. Il ricorso di primo grado è stato pertanto respinto, con conferma degli esiti della procedura selettiva e della posizione lavorativa dell’appellante. Gli ulteriori profili sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità e novità della procedura e della questione controversa.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010

    che riserva i contratti triennali in esame anche a coloro “che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”

    La disposizione include tra le esperienze utili anche analoghi contratti, assegni o borse svolti presso atenei stranieri; tali esperienze possono essere valutate autonomamente e cumulate quando risultino riferite a progetti distinti e siano state svolte secondo la normativa universitaria straniera.

  • art. 22 l. 240/2010

    Il Collegio ha precisato che il richiamo all’art. 22 contenuto nella controversia riguarda la disciplina degli assegni di ricerca, mentre la procedura per il contratto oggetto di selezione è disciplinata dall’art. 24, comma 3, lett. b), della stessa legge.

  • art. 51, comma 6, l. 449/1997

    La disposizione è richiamata quale fonte degli assegni di ricerca computabili ai fini del requisito triennale previsto per l’accesso alla procedura.

  • art. 4 l. 398/1989

    La disposizione è richiamata quale fonte delle borse post-dottorato computabili ai fini del requisito triennale.

Massime di principio

  • Ai fini del requisito triennale previsto per l’accesso ai contratti di ricercatore a tempo determinato, possono essere computati anche analoghi contratti, assegni o borse post-dottorato svolti presso atenei stranieri, purché siano stati validamente conferiti e svolti nel rispetto della normativa universitaria dell’ordinamento straniero di riferimento.
  • Più esperienze post-dottorali svolte presso università straniere possono essere valutate autonomamente e cumulate quando risultino riferite a progetti distinti, con obiettivi e attività propri, anche se i relativi periodi presentano una parziale sovrapposizione temporale; la sovrapposizione non esclude automaticamente il computo se ciascun incarico è stato effettivamente svolto e concluso secondo le regole applicabili.
  • Quando il bando individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, la commissione e il giudice devono rispettare la distinzione tra ambiti disciplinari diversi, senza equipararli in via generale ai fini della verifica dei requisiti e della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
  • La lex specialis della procedura selettiva vincola l’amministrazione e impone che i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione siano applicati secondo il settore scientifico-disciplinare e le modalità espressamente indicati nel bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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